CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO AZIENDE

Parte economica - Biennio 1996/1997

Il giorno 4 del mese di settembre 1996, alle ore 10,30, presso la sede della Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di Roma ha avuto luogo l'incontro tra la stessa Agenzia, nella persona del presidente del comitato direttivo e dei componenti dello stesso comitato e i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CISAL - CISNAL - RdB/CUB - CONFEDIR (*) - USPPI (*) UNIONQUADRI (*) - CGIL-F.P. - CISL-Aziende - UIL-Aziende - RdB/CUB-Aziende - FABI/SADCADEP (*) - SAD-AIMA (*) - CISL-VVF - UIL-VVF. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio 1996/1997 - parte economica - per il personale del comparto aziende. Le confederazioni e le organizzazioni sindacali, le cui sigle sono contrassegnate da un asterisco, sono state ammesse alle trattative con riserva, a seguito delle specifiche ordinanze del T.A.R. del Lazio, in attesa delle decisioni di merito.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO AZIENDE

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO BIENNALE

  1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

Art. 2 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

  1. Gli stipendi tabellari di cui agli artt. 47 e 48 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A per il personale dipendente dell'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, alle scadenze ivi previste.
  2. Per il personale dipendente della Cassa Depositi e Prestiti gli stipendi tabellari di cui agli artt. 47 e 48 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A/bis, alle scadenze ivi previste.

Art. 3

  1. Fermi restando gli incrementi stipendiali di cui all'articolo precedente, per il personale del CNVVF di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 47 del CCNL di comparto firmato il 5 aprile 1996, le maggiorazioni stipendiali mensili ivi previste sono ulteriormente incrementate alle scadenze nelle misure di seguito indicate:

Art. 4 - EFFETTI DEI BENEFICI

  1. Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 1, 2 e 3 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre sugli altri istituti indicati all'art. 49 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996.

CAPO II - NORME AZIENDALI

SEZIONE I - CORPO NAZIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 5 - INDENNITA' DI RISCHIO

1. A decorrere dal 1° luglio 1997 le indennità di cui all'art. 58 commi 1, 2, 3 e 4 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 sono incrementate delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella B.

Art. 6 - FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVITA'

  1. Il Fondo per la produttività collettiva, di cui all"art. 61 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 potrà essere incrementato dal 1.1.1997 fino ad un massimo dell'1% del monte salari annuo. Si provvederà alla copertura attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che siano validate dal Servizio di controllo interno.

SEZIONE II - MONOPOLI DI STATO

Art. 7 - INDENNITA' AZIENDALE

  1. A decorrere dal 1 luglio 1997 l'indennità aziendale di cui all'art. 54 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996, è incrementata per dodici mensilità delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella C.

Art. 8 - FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA'

1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all'art. 57 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996 è incrementato, per l'anno 1996 di un ammontare pari allo 0,06% del monte salari riferito all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale con qualifica dirigenziale, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione , nonchè di un ulteriore importo, per l'anno 1997, pari allo 0,3% della medesima massa salariale.

Art. 9 - RISORSE AGGIUNTIVE ED ECONOMIE DI GESTIONE

1. Per ciascun esercizio finanziario a ricorrere dall'anno 1997, l'Amministrazione può individuare una quota delle maggiori entrate escluse quelle di natura tributaria dovute allo Stato, spettanti all'Amministrazione medesima per la gestione dell'attività industriale e delle lotterie nazionali nel corso dell'anno 1996, da destinarsi ad un ulteriore incremento del Fondo di cui all'articolo precedente. Tale incremento non può superare il limite dell'1% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995, ed è subordinato alla condizione che l'Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.

SEZIONE III - CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Art. 10 - INDENNITA' AZIENDALE

1. A decorrere dal 1° luglio 1997, l'indennità aziendale di cui all'art. 63 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996. è incrementa per dodici mensilità delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella D.

Art. 11 - FONDO PER LA PRODUTTIVITA COLLETTIVA

1. Il Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, previsto dall'art. 64 del CCNL è incrementato, per l'anno 1996, di un importo pari al 0,43% del monte salari riferito all'anno 1995, esclusa la quota relativa al personale con qualifica dirigenziale al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione nonchè di un ulteriore importo per l'anno 1997, pari allo 0,38% della medesima massa salariale.

Art. 12 - RISORSE AGGIUNTIVE E RISPARMI DI GESTIONE

1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all'articolo precedente sarà ulteriormente incrementato per l'anno 1997, di un importo pari al 1% del monte salari dell'amo 1995, alla cui copertura si provvederà con risorse aggiuntive derivanti dalle maggiori entrate dovute all'attività economica dell'azienda, a condizione che sia stato istituito ed attivato il servizio di controllo interno od il nucleo di valutazione.

SEZIONE IV – AIMA

Art. 13 - INDENNITA' AZIENDALE

1. A decorrere dal 1° luglio 1997 l'indennità aziendale di cui all'art. 67 del CCNL stipulato in data 5 aprile 1996. è incrementato, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all'allegata Tabella E.

Art. 14 - RISORSE AGGIUNTIVE E RISPARMI DI GESTIONE

1. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all'art. 68 del CCNL potrà essere incrementato per l'anno 1997, di un importo pari all'1% del monte salari dell'anno 1995 alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che l'Amministrazione abbia rispettato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 29/93 ed in particolare l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.

Art. 15 - DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI

Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del d.l. n. 254/96, come convertito dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 settembre p.v. per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.

TABELLA "A" - AZIENDE AIMA - MONOPOLI - VIGILI DEL FUOCO INCREMENTI DI STIPENDIO

 

1.1.96

1.11.96

1.7.97

TOTALE

Isp. Gen.r.e.

112.000

128.000

80.000

320.000

Dir. Gen.r.e.

104.000

119.000

74.000

297.000

IX LIVELLO

91.000

105.000

67.000

263.000

VIII LIVELLO

83.000

96.000

61.000

240.000

VII LIVELLO

78.000

88.000

57.000

223.000

VI LIVELLO

70.000

80.000

50.000

200.000

V LIVELLO

67.000

76.000

49.000

192.000

IV LIVELLO

62.000

73.000

47.000

182.000

III LIVELLO

59.000

70.000

46.000

175.000

II LIVELLO

56.000

66.000

43.000

165.000

I LIVELLO

53.000

61.000

38.000

152.000

 

CORPO VIGILI DEL FUOCO

VI LIVELLO CAPO

VI Livello

       

Capo reparto

74.000

84.000

54.000

212.000

 

TABELLA "A/bis" - AZIENDE - CASSA DEPOSITI

INCREMENTI DI STIPENDIO

1.1.96

1.11.96

1.7.97

TOTALE

Isp. Gen.r.e.

112.000

128.000

80.000

320.000

Dir. Gen.r.e.

104.000

119.000

74.000

297.000

VI LIVELLO

91.000

105.000

67.000

263.000

V LIVELLO

83.000

96.000

61.000

240.000

IV LIVELLO

78.000

88.000

57.000

223.000

III LIVELLO

70.000

80.000

50.000

200.000

II LIVELLO senior

69.000

79.000

49.000

197.000

II LIVELLO

67.000

76.000

49.000

192.000

I LIVELLO senior

62.000

71.000

46.000

179.000

I LIVELLO

61.000

69.000

45.000

175.000

 

TABELLA "B" - VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI E STAC

LIVELLI

Incremento mensile sulla indennità

Isp. Gen.r.e.

89.000

Dir. Gen.r.e.

82.000

IX LIVELLO

73.000

VIII LIVELLO

66.000

VII LIVELLO

60.000

VI LIVELLO capo reparto

56.000

VI LIVELLO

55.000

V LIVELLO

52.000

IV LIVELLO

49.000

III LIVELLO

47.000

 

TABELLA "C" - AZIENDE - MONOPOLI

LIVELLI

Incremento mensile sulla indennità aziendale

Isp. Gen.r.e.

74.000

Dir. Gen.r.e.

74.000

IX LIVELLO

74.000

VIII LIVELLO

67.000

VII LIVELLO

59.000

VI LIVELLO

52.000

V LIVELLO

45.000

IV LIVELLO

40.000

III LIVELLO

35.000

II LIVELLO

25.000

 

TABELLA "D" - AZIENDE - CASSA DEPOSITI

LIVELLI

Incremento mensile sulla indennità aziendale

Isp. Gen.r.e.

100.000

Dir. Gen.r.e.

 

VI LIVELLO

80.000

V LIVELLO

73.000

IV LIVELLO

67.000

III LIVELLO

62.000

II LIVELLO senior

61.000

II LIVELLO

59.000

I LIVELLO senior

53.000

I LIVELLO

52.000

 

 

 

TABELLA "E" - AZIENDE - AIMA

LIVELLI

Incremento mensile sulla indennità aziendale

Isp. Gen.r.e.

84.000

Dir. Gen.r.e.

84.000

IX LIVELLO

84.000

VIII LIVELLO

74.000

VII LIVELLO

61.000

VI LIVELLO

53.000

V LIVELLO

47.000

IV LIVELLO

42.000

III LIVELLO

38.000

II LIVELLO

31.000

I LIVELLO

27.000

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CONFEDIR deve constatare, con estremo disappunto che i principi di prevaricazione, irresponsabilità ed indifferenza nei confronti di problematiche inerenti non solo il personale direttivo, sono stati confermati se non rafforzati, nella definizione del rinnovo economico 96/97 che la CONFEDIR sottoscrive, pur non condividendone principi e modalità di applicazione, esclusivamente per senso di responsabilità e perchè intende, con ogni mezzo, impedirne un'iniqua applicazione. La drammatica contrazione della forbice stipendiale è subdolamente ignorata dall'ARAN e da altre OO.SS. che non hanno interesse, evidentemente, nella puntuale applicazione della legge e delle norme amministrative né in una responsabile gestione del personale. Il soffocamento delle retribuzioni apicali è evidente nel confronto del trattamento economico negli ultimi rinnovi contrattuali, dove emerge la gravissima involuzione degli stipendi. La tabella che segue, riporta gli stipendi tabellari e gli aumenti contrattuali determinati nel triennio 1985/87 (DPR 269/87), nel triennio 1998/90 (DPR 335/90), nel biennio 1994/95 (Contratto vigente) e l'ulteriore biennio economico 1996/97. La parametrazione indicata a fianco delle cifre rappresenta il rapporto con quanto erogato al primo Livello, posto uguale a 100.

COMPARTO AZIENDE: andamento degli stipendi base negli ultimi contratti, a partire dal 1988 (elaborazione DIRSTAT - MONOPOLI DI STATO)

Livello

tabellare

Aumenti

tabellare

 

DPR 269/87

 

DPR 335/90

 

(dall'1.1.88)

 

(dall'1.7.90)

IX

12.300.000 324

5.771.000 253

18.071.000 297

VIII

10.400.000 274

5.131.000 225

15.531.000 255

VII

8.550.000 225

5.000.000 219

13.550.000 223

VI

7.400.000 195

4.216.000 185

11.616.000 191

V

6.480.000 171

4.007.000 176

10.487.000 172

IV

5.700.000 150

3.620.000 159

9.320.000 153

III

4.940.000 130

3.242.000 142

8.182.000 135

II

4.400.000 116

2.581.000 113

6.981.000 115

I

3.800.000 100

2.281.000 100

6.081.000 100

Livello

Aumenti

tabellare

 

(1994-95)

al 1.1.96

IX

2.424.000 180

20.495.000 276

VIII

2.184.000 163

17.715.000 239

VII

1.980.000 147

15.530.000 209

VI

1.780.000 133

13.404.000 181

V

1.668.000 124

12.155.000 164

IV

1.548.000 115

10.868.000 146

III

1.476.000 110

9.658.000 130

II

1.392.000 104

8.373.000 113

I

1.344.000 100

7.425.000 100

Livello

Aumenti

tabellare

 

(1996-97)

al 1.7.97

IX

3.156.000 173

23.651.000 256

VIII

2.880.000 158

20.595.000 223

VII

2.676.000 147

18.206.000 197

VI

2.400.000 132

15.804.000 171

V

2.304.000 126

14.459.000 156

IV

2.184.000 120

13.052.000 141

III

2.100.000 115

11.758.000 127

II

1.980.000 109

10.353.000 112

I

1.824.000 100

9.249.000 100

Le drammatiche conseguenze di questa irresponsabile modalità di attribuzione degli aumenti stipendiali, che penalizza in modo vergognoso le qualifiche più elevate, sono evidenziate nel grafico che riporta gli stessi dati della tabella, estrapolando matematicamente i parametri (cioè i rapporti tra gli stipendi) nei prossimi anni: entro poco tempo, la stipendio della IX qualifica funzionale coinciderà con quello della V qualifica funzionale!

... OMISSIS: GRAFICO Comparto Aziende Autonome - estrapolazione dei parametri stipendiali nei diversi contratti di lavoro (stipendi tabellari rispetto alla prima qualifica)…

Tale situazione è ancora più grave se si pensa che nel Comparto Aziende il personale appartenente alle qualifiche più elevate assume, nell'ambito del proprio servizio, gravi responsabilità personali di ordine civile e penale che lo coinvolgono, spesso, in azioni giudiziarie a suo carico. La CONFEDIR, nel richiedere con forza quanto meno il mantenimento degli stessi rapporti stipendiali, anche in considerazione del diverso prelievo fiscale sugli aumenti, deve prendere atto della confermata volontà dell'ARAN di perseguire una politica di appiattimento stipendiale, di deresponsabilizzazione e di annichilimento della professionalità. Come se non bastasse la sperequazione del trattamento economico di base, nel presente rinnovo contrattuale non sono state attenuate anzi, sono state accentuate le gravissime difficoltà in cui viene -ad operare il personale direttivo a cui viene imposto un incarico di direzione di ufficio o stabilimento o a cui viene richiesta una specifica prestazione professionale. E' questo il caso del personale sotto inquadrato alla VII qualifica funzionale (al pari di geometri e ragionieri assunti solo sei mesi prima) a cui per l'assunzione è stata richiesta. nel caso degli Ingegneri e Architetti del Corpo Nazionale dei VV.F.. laurea ed abilitazione all'esercizio della professione e che svolge le stesse mansioni di colleghi con medesimi requisiti culturali e professionali ma inquadrati nella VIII qualifica funzionale e, in alcuni casi, nella IX qualifica funzionale. Tutto ciò a dispetto dello stesso DPR 487/94 che prevede il solo requisito del possesso del diploma di laurea per l'assunzione alla VIII qualifica funzionale. E' anche il caso, completamente assurdo, del personale direttivo tecnico e amministrativo che nell'ambito dei Monopoli di Stato viene formalmente chiamati a dirigere uffici a livello dirigenziale della Direzione Generale come pure, sempre a livello dirigenziale, Manifatture Tabacchi, Ispettorati Compartimentali, Saline e Direzioni Compartimentali Coltivazione Tabacchi, senza percepire alcuna indennità (neanche nei casi di doppi incarichi) anzi vedendo spesso diminuire il compenso per il lavoro straordinario in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come noto, assoggetta tale personale alle medesime licitazioni di monte ore del personale dirigente. Il limite ovviamente, è solo nella retribuzione, in quanto tutti i funzionari (ed in particolar modo quelli preposti ad organi periferici) sono costretti, dalle loro stesse responsabilità e competenze, ad un orario di lavoro ben più esteso di quello che viene loro retribuito. Ulteriori disagi provengono, ancora, dal peso dell'applicazione del D.Lgs 626/94 (con le pericolose precisazioni del D.Lgs 242/96 in ordine alla identificazione del datore di lavoro), dalla reperibilità formalmente imposta dall'Amministrazione dei monopoli nei confronti dei funzionari responsabili dell'estrazioni del Lotto e delle attività legate alle Lotterie Nazionali, senza che tale reperibilità sia prevista dal Contratto di Lavoro o altrimenti regolamentata e retribuita, e da altre non meno rilevanti situazioni specifiche delle Aziende. E' mortificante, in questa caotica situazione, che si imponga un rinnovo economico di tale profilo quando, tra l'altro, devono ancora attivarsi le contrattazioni decentrate sugli istituti definiti dal contratto vigente e quando devono ancora istituirsi le previste Commissioni per la Revisione dell'Ordinamento. In conclusione, la CONFEDIR sottolinea la inadeguatezza dell'impianto contrattuale normativo, la assoluta insufficienza delle misure volte a tutelare il personale soggetto a specifiche responsabilità civili e penali ed un trattamento economico di base ed accessorio mortificante per le qualifiche ad elevata professionalità ed in particolare per il personale direttivo dell'intero Comparto Aziende. Roma, 31 luglio 1996

Roma 04.09.1996

 

DICHIARAZIONI A VERBALE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO STIPULATO IN DATA 04.09.96 PER IL RINNOVO DEL BIENNIO ECONOMICO 1996/97 DEL CCNL DEL COMPARTO AZIENDE 1994/97.

Il Sindacato Autonomo Dipendenti A.I.M.A. premesso:

DOPO APPROFONDITO ESAME CON LA PROPRIA BASE DAL QUALE E' EMERSO IL DISSENSO SU PARTE DEL PRESENTE ACCORDO,

conviene di procedere alla sottoscrizione dell'accordo stesso, solo ai fini di mantenere inalterata la possibilità di esercitare attività sindacali, a tutela e nell'interesse degli iscritti, nelle sue varie fasi di attuazione. in quanto alcune norme previste dal CCNL del Comparto Aziende Autonome 1994/97, di cui il presente accordo di natura economica è parte integrante, limitano la partecipazione a dette fasi alle sole OO.SS. sottoscrittrici. Pertanto, la firma dell'accordo stesso viene apposta dal S.A.D./A.I.M.A. solo per stato di necessità. ferma restando ogni riserva di impugnativa di specifici aspetti contrattuali lesivi degli interessi della categoria rappresentata ed in contrasto con la normativa vigente. In particolare il S.A.D/A.I.M.A. esprime un parere fortemente negativo sui seguenti punti del presente accordo:

  1. l'accordo stesso prevede incrementi percentuali della "Indennità mensile Aziendale"' che non consentono un congruo recupero sull'enorme divario già risultante dall'accordo relativo al biennio economico '94/95, con particolare, riferimento a quello esistente fra l'A.I.M.A. e li Cassa Depositi e Prestiti (circa il doppio), considerando la sostanziale omogeneità delle prestazioni rese dal personale di entrambe le Aziende.
  2. mentre per alcune Amministrazioni del Comparto è stato previsto un articolato riguardante il "Fondo per la produttività collettiva" con i relativi incrementi a partire anche dal 1996 (artt. nn. 8 ed 11), per l'A.I.M.A. tale disposizione non è stata prevista. In particolare questa Organizzazione dissente fortemente sui punti dell'accordo appena evidenziati - concordati tra la Parte pubblica e le altre OO.SS. alle quali, al contrario del S.A.D./A.I.M.A. è stato concesso di partecipare al negoziato - in quanto: 1) non rispettosi dell'unicità del CCNL nell'ambito del medesimo Comparto; 2) lesivi degli interessi del personale dell'A.I.M.A.; 3) generatori di ulteriori ingiustificate sperequazioni ai danni dello stesso personale dell'A.I.M.A. e che aumentano il già denunciato divario retributivo rispetto al personale delle altre Amministrazioni del Comparto, seppure in presenza di similari professionalità, responsabilità e prestazioni lavorative.

NOTA A VERBALE SULL'AIMA

Questa O.S. ribadisce quanto già espresso con le note a verbale poste in calce al C.C.N.L. siglato in data 5 aprile u.s. riguardanti l'AIMA. In quella sede si evidenziava la iniqua disparità di trattamento tra il personale dell' AIMA e quello delle altre Aziende dello stesso comparto che godono di una retribuzione complessiva di molto maggiore rispetto ai primi. Tale forbice salariale lungi, come da nostra richiesta, dall'essere ristretta, si è ulteriormente allargata anche grazie ad un comportamento non chiaro da parte di modesta Agenzia. L'ARAN, infatti, proseguendo nella sua proverbiale politica di ambiguità non ha esposto in modo chiaro, così come per le altre Aziende del comparso, l'articolo riguardante il Fondo per la produttività collettiva inerente all'AIMA, articolo che viene surrogato all'interno del successivo riguardante le Risorse Aggiuntive. Inoltre, si rammenta che mentre, per le altre Aziende si rende certo l'incremento del Fondo stesso, e con tassi di incremento notevoli, per l'AIMA si usa la locuzione " potrà essere incrementato ... " il che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, assume l'aria di beffa nei confronti del personale dell'Azienda già fortemente discriminato. Si ribadisce, ancora, che il livello apicale del personale dell'AIMA è tuttora l' 8° e non il 9° come già indicato dalle norme vigenti in materia e che, a tal proposito, persistendo lo stato di cose, si rende necessario al più presto attivare, come da richiesta del nostro Coordinamento AIMA con nota del 16 maggio u.s., la Commissione di revisione dell'ordinamento di cui all'art. 50 del C.C.N.L Infine, si richiede per i lavoratori dell'AIMA la regolamentazione, così come avviene per tutti i lavoratori del comparso e della PP.AA. in generale, della percezione dei buoni pasto.