Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in Suppl. ordinario n. 153, alla Gazz. Uff. n. 302, del 29 dicembre 1995). -- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a: a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze; b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali; c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti; d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale; e) disciplinare l'eventuale mobilità contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni; f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili; g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208; h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea. 2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. 3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso. 4. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per il Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che può essere effettuata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ragione di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche è aumentato di un anno. 5. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanità, di quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, degli ispettori di volo da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di quello degli ordini e collegi professionali e delle relative Federazioni e Consigli nazionali e, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1995. 6. Per l'anno 1996 in deroga alle norme vigenti ai comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed avranno approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 non si applicano i commi da 47 a 52 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 7. Gli enti di cui al comma 6 possono, a carico del proprio bilancio, conferire incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti, a condizione che la percentuale della spesa per il personale sul totale delle spese correnti risulti ridotta o invariata. 8. L'art. 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonché degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è riferita all'attività del personale amministrativo di supporto. 9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi. 10. Fino al 30 giugno 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla data del 1° agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni ed alle province autonome. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, nè, in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. é fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9. 11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al Ministero delle finanze. 12. Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione dei princìpi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per l'incentivazione della mobilità in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa già individuati al comma 9 del presente articolo. 13. I contratti di prestazione di opera intellettuale di cui alla legge 29 aprile 1988, n. 143, sono ridotti del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1996. 14. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1995, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1993, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 15. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore a trentasei mesi. 16. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 e successive modificazioni, sono assegnati, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, a richiesta degli interessati, alle sedi periferiche delle amministrazioni statali, anche presso i nuovi corsi di laurea istituiti dalle università decentrati nel territorio e comunque nell'ambito provinciale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all'assegnazione del personale suddetto. 17. All'art. 18, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: <<su autorizzazione della regione>> sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria>>. 18. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1996. 19. Le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche negli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonché dalla presenza di studenti portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'età degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti. 20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'art. 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono stabilite: a) le modalità di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate; b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento; c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate. 21. Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto: a) del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle comunità interessate; b) della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale. 22. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, potranno essere adattati i programmi di insegnamento e l'organizzazione didattica delle scuole medie funzionanti nelle località montane e nelle piccole isole, in modo da consentire, a decorrere dal 1° settembre 1996, speciali condizioni di frequenza, che escludono la cofrequenza, agli alunni distribuiti nel triennio del corso di studi, garantendo adeguate forme di insegnamento individualizzato, anche attraverso la flessibilità dell'orario e l'organizzazione didattica per moduli, per realizzare adeguate opportunità di apprendimento senza discriminazioni territoriali e geografiche. 23. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'art. 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. 24. A decorrere dal 1° settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 25. Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai medesimi capitoli. 26. Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle economie nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica. 27. Nel quadro delle finalità di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, e degli interventi per la formazione del personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza adottata d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e disciplina corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado della durata di un anno. Detti corsi comprendono l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso nonché degli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si concludono con un esame consistente in una prova scritta e in una prova orale comprensiva della discussione di una ricerca attinente alle problematiche oggetto dei corsi medesimi, per la verifica e valutazione dei risultati. 28. Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni, nel settennio 1989-1995. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio. 29. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si provvede mediante ricorso a una quota del fondo di cui al comma 26. 30. La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia; che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, è ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno, già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996. Sono esclusi i docenti che necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l'età di pensionamento prevista dai regimi vigenti. 31. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di funzionalità operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle università si applicano, in materia di modifiche di organico e di assunzioni del personale, esclusivamente le disposizioni dell'art. 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 32. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto. 33. Le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 34. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa alla borsa di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea o di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi. 35. Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese le università e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 36. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo. 37. Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1° gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze. 38. In caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennità di servizio all'estero che resta determinata nella misura prevista per il posto funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero. 39. Per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, fino all'entrata in vigore del regolamento organico emanato in applicazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, si intendono improduttivi di effetti sull'indennità di servizio all'estero che rimane stabilita nelle misure scaturenti dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, come integrato dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346. 40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nella stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi. 42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. 43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente. 45. Per il triennio 1996-1998 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. 46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia già deciso questioni identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti medesimi. 47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa è ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. 48. L'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero. 49. é altresì consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facoltà per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonché di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi. 50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalità di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo. 51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi: a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale può autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro; c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettera b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilità speciale. 52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48. 53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo. 54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, di loro consorzi e di comunità montane, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa, nel limite del 90 per cento, le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il 60 per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale. 55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni. 56. Gli enti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Il limite massimo dell'anticipazione, concessa dalla Cassa depositi e prestiti con determinazione del proprio direttore generale a valere sulle disponibilità del Fondo, è pari al 10 per cento del costo presunto dell'opera; per richieste di anticipazione superiori all'importo di 500.000 ECU la Cassa depositi e prestiti, previa valutazione, da espletare anche mediante ricorso a soggetti esterni o a società partecipate dalla Cassa medesima, potrà richiedere integrazioni alla relazione tecnica. 57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi tre anni dalla data di concessione dell'anticipazione, ovvero due, qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, gli enti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione. 58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri, a carico degli enti beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e sono rimborsati all'atto della restituzione dell'anticipazione medesima. 59. I commi 4-quinquies, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: <<4-quinquies. Ai fini dell'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura, necessari in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il responsabile unico del procedimento formula le occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove per la realizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4-sexies. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalità può altresì procedersi ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990. 5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme. 6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. 7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti. 8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento. 8-bis. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. 8-ter. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale. 8-quinquies. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367>>. 60. Le annualità da corrispondere per il 1996 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno. 61. Le somme iscritte, in conto competenza ed in conto residui, sui capitoli di parte corrente degli stati di previsione delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, non impegnate, a norma dell'art. 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995, costituiscono economie di bilancio. Sono fatte salve le disposizioni legislative che consentono la conservazione dei fondi relativi ad accordi internazionali, alla cooperazione allo sviluppo, all'Amministrazione della difesa, alla difesa del suolo, al programma triennale per la tutela dell'ambiente, alle aree naturali protette, al Dipartimento della protezione civile, al Fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga ed alla lotta all'AIDS, al rimborso dei crediti d'imposta mediante rilascio di titoli di Stato nonché al fondo per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. 62. L'art. 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente: <<Art. 16. -- 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro instintori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe>>. 63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio: a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato; b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro. 64. Per tutte le spese connesse agli interventi di cui ai commi 61 e 63 è fornito rendiconto, allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 65. Il comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: <<6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>. 66. La somma di lire 940 miliardi spettante, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla Conferenza episcopale italiana nell'anno 1996, a titolo di conguaglio della quota corrispondente all'8 per mille del gettito IRPEF relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, viene corrisposta per lire 140 miliardi nell'anno 1996 e per lire 800 miliardi in tre quote annuali nel triennio 1997-1999, maggiorate dell'interesse nella misura di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, relativo ai rapporti di credito e debito d'imposta. 67. Nel primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole: <<saranno a carico del Tesoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<saranno a carico della Banca stessa>>. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30 e successive modificazioni, è abrogato. 68. Le somme annualmente iscritte al capitolo 2559 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sono trasferite al Centro di formazione e studi FORMEZ, in unica soluzione, sulla base di un apposito piano di spesa da trasmettere alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri; quelle iscritte annualmente al capitolo 7640 del medesimo stato di previsione possono essere utilizzate anche a titolo di anticipazione in favore del FORMEZ, sia a fronte di esigenze connesse con l'attuazione di programmi o progetti cofinanziati dall'Unione europea, sia per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in relazione a documentate necessità attinenti l'avvio e l'avanzamento dei lavori. 69. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 1995 in violazione dell'art. 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali. 70. In coerenza con i princìpi informatori della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'art. 2, commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi: a) soppressione con decorrenza dal 1° gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione dei lavoratori di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto per i quali restano confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata; l'iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed è valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo; b) determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in misura che, con riferimento a quella in essere alla data di soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarietà connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle flessibilità e peculiarità dell'attività lavorativa; c) previsione del criterio del pro rata per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo. 71. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 70 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo. 72. A decorrere dal 1° gennaio 1996, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere destinati al cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore. 73. I recuperi di somme disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli importi erogati a favore di azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito del Fondo di rotazione di cui al comma 72 concorrono a finanziare programmi di cooperazione regionale o interregionale a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese localizzate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni. 74. Le somme indicate al comma 72, affluite entro il 31 dicembre 1995 al Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, continuano ad essere gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fino all'esaurimento dei pagamenti in favore dei relativi beneficiari. Eventuali avanzi di gestione sono versati al Fondo di rotazione di cui al comma 72 del presente articolo, per essere riutilizzati per azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo. 75. Il Fondo di rotazione di cui al comma 72 provvede alle erogazioni delle risorse finanziarie di cui ai commi 72 e 74, in favore degli aventi diritto, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività del Fondo stesso. 76. Le disposizioni dell'art. 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si applicano anche agli interventi di cui ai commi da 72 a 75 del presente articolo. 77. Per l'attuazione degli interventi finanziabili a carico del Fondo per l'occupazione e del Fondo per lo sviluppo di cui agli articoli 1, comma 7, e 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per l'attuazione degli interventi finanziabili, limitatamente alle attività di formazione professionale attivabili nei casi di rilevante squilibrio di manodopera, di cui agli articoli 18, primo comma, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a carico del Fondo di cui all'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in sede di definizione dei contenuti dei patti territoriali di cui all'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al fine di favorire il conseguimento dei loro obiettivi ed in considerazione degli investimenti produttivi previsti e della loro ricaduta occupazionale nonché della particolare gravità della crisi occupazionale del territorio interessato dal patto, può prevedere, in difformità dalla normativa vigente, l'incremento dell'entità dei benefici, nei limiti del 30 per cento, e della loro durata, nei limiti del doppio. Alle iniziative che si svolgano in attuazione dei predetti patti territoriali può essere accordata priorità nei suddetti finanziamenti nel limite di una quota non superiore al 20 per cento delle risorse disponibili. 78. Per la realizzazione degli interventi previsti nei patti territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti pubblici, il CIPE riserva una quota, sino all'importo di lire 400 miliardi, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, secondo modalità e limiti stabiliti dal CIPE medesimo, dando priorità a quelli cofinanziati sui fondi comunitari di più immediata rendicontabilità. 79. All'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Nell'ambito di tali priorità una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi è destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211 e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate è effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci può avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992 e successive modificazioni>>. 80. Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone all'esame del CIPE l'elenco delle opere di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, indicando le somme necessarie al loro completamento, la validità tecnica, economica e sociale dell'azione di completamento ed individuando tutti i casi in cui, in funzione della redditività delle opere, si può procedere all'affidamento in concessione. Le stesse procedure sono applicate per le opere di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 244 del 1995. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, detta i criteri per definire il regime tariffario di riferimento da applicare per i servizi e le forniture erogati dalle opere oggetto dell'affidamento in concessione. 81. Al fine di potenziare, secondo gli indirizzi stabiliti dal CIPE, la struttura finanziaria dei consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dall'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, operanti nelle aree depresse del territorio nazionale è destinata la somma di lire 30 miliardi a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il CIPE stabilisce altresì criteri di ripartizione dei fondi stanziati. 82. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere i propri beni immobili patrimoniali, a trattativa privata e senza limiti di valore, agli enti locali territoriali ovvero alle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di cessione è stabilito dal competente Ufficio tecnico erariale. 83. Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni, per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni. 84. Al comma 1 dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia>>. 85. Al comma 2 dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ultimo periodo è soppresso. 86. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. 87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale. 88. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino della disciplina del rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalità gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze locali, nonché i meccanismi di remunerazione o di incentivazione più opportuni, osservando i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) estensione della possibilità di versamento dell'ICI e delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate; b) adeguamento della cartella di pagamento e dell'avviso di iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di comunicazione tra ente impositore e contribuenti; c) incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento dei contribuenti irreperibili; d) snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute. 89. Nell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera i) è sostituita dalla seguente: <<i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;>>. 90. All'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.

Articolo 2

Art. 2. 1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini dell'imposta nè dei contributi dovuti dalla farmacia. 2. Le somme derivanti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero e day hospital diagnostico, facoltativamente disposte dalle regioni e dalle province autonome, non concorrono al finanziamento della quota capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale, approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente per ciascun anno a decorrere dal 1996 la quota capitaria è rideterminata al netto delle predette somme. 3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento. In ogni caso il maggior onere posto a carico delle regioni non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando un tasso annuo d'incremento pari al 2 per cento. Il Ministro del tesoro provvede all'eventuale rimborso spettante alle regioni. All'eventuale onere si provvede mediante l'aumento delle accise sui prodotti superalcolici in modo da determinare un incremento delle entrate di importo pari allo stesso onere. 4. Il rapporto tra le unità sanitarie locali e i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età. 5. Le regioni, nella ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, adottano lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, fissato dall'art. 8, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e gli standard di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Agli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. I posti letto eccedenti la dotazione media sono disattivati e, ove necessario, riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali, in altre strutture residenziali non ospedaliere e in servizi ambulatoriali, all'uopo utilizzando i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo di risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza. 6. L'INAIL può destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. 7. Il termine fissato dall'art. 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, per la cessazione dei rapporti convenzionali in atto tra il Servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ambulatoriale, generale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e l'instaurazione dei nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, è prorogato a non oltre il 30 giugno 1996. Rimane confermata altresì agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti a norma degli articoli 8 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. 8. Analogamente a quanto già previsto per le aziende ed i presìdi ospedalieri dall'art. 4, commi 7, 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di libera scelta, le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche e private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere. 9. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. 10. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanità, si interpretano nel senso che sono applicabili anche al personale medico veterinario e ai dipendenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1° gennaio 1996. 11. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie, ivi compresa l'assistenza farmaceutica, non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali. Per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore all'8 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti. 12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano controllano la gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche attraverso osservatori di spesa o altri strumenti di controllo appositamente individuati. Qualora al 30 giugno di ciascun anno risulti la tendenza al verificarsi di disavanzi, le regioni e le province autonome attivano le misure indicate dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, riferendone in sede di presentazione della relazione prevista dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di fronteggiare le esigenze dei rispettivi servizi sanitari, provvedono a predisporre un piano, da realizzare entro il 30 giugno 1997, per alienare, per affidare in gestione anche ad organismi specializzati ovvero per conferire, a titolo di garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito, gli immobili destinati ad usi sanitari sottoutilizzati o non ancora completati, o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli delle prestazioni sanitarie. Adottano altresì i provvedimenti di trasferimento dei beni alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le norme del presente comma non si applicano alle regioni e alle province autonome che non beneficiano di trasferimenti a carico del Servizio sanitario nazionale. 14. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali. 15. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 3 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sostituiti dai seguenti: <<A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico>>. 16. Nell'art. 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo. 17. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il trattamento concesso per intemperie stagionali nel settore edile, gli importi massimi della integrazione salariale sono pari a quelli vigenti in base al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento e successivamente adeguati nelle misure ivi previste. 18. Ai fini dell'applicazione del comma 19, si considera lavoro straordinario per tutti i lavoratori, ad eccezione del personale che svolge funzioni direttive: a) quello che eccede le quaranta ore nel caso di regime di orario settimanale; b) quello che eccede la media di quaranta ore settimanali nel caso di regime di orario plurisettimanale previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero, in applicazione di questi ultimi, dai contratti collettivi di livello inferiore. In tal caso, tuttavia, il periodo di riferimento non può essere superiore a dodici mesi. 19. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. 20. La quota del gettito contributivo di cui al comma 19 eccedente la somma di lire 275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300 miliardi a decorrere dal 1997, è versata dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, per finanziare misure di riduzione dell'orario di lavoro e di flessibilità dell'orario medesimo ivi incluse quelle previste dall'art. 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trovano applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 21. Il versamento di cui al comma 20 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative. 22. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di cinquanta addetti di cui, rispettivamente, all'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per lo stesso periodo vige l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i relativi criteri concessivi nei limiti delle predette risorse. 23. A valere sulla disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, una quota non superiore a lire 20 miliardi è destinata, per l'anno 1996, al finanziamento dei contratti di solidarietà nel settore artigiano. 24. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attività formative o di orientamento. I comuni, gli enti locali ed i loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attività socialmente utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515. I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attività ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza. 25. L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici è concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedita in abbonamento postale, a condizione che le pubblicazioni stesse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 45 per cento di quella dell'intero stampato su base annua e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari. Dal rimborso sono esclusi i giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, di vendita per corrispondenza, i cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in vendita, quelli a carattere postulatorio, quelli editi da enti pubblici. 27. Alle pubblicazioni di qualsiasi natura, anche quelle non poste in vendita e quelle postulatorie, dei soggetti di cui ai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile, sempre che questi non abbiano fini di lucro e che la loro attività persegua finalità sindacali, religiose o di interesse scientifico, sociale, sanitario, ambientale, assistenziale, politico o culturale, che siano editori di periodici, e sempre che le pubblicazioni stesse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 40 per cento di quella dell'intero stampato su base annua in riferimento all'anno precedente, si applica una tariffa pari al 25 per cento di quelle previste dal comma 34. 28. L'Ente poste italiane provvede ad applicare una riduzione di lire 200, per ogni copia spedita in abbonamento postale, agli editori in regola con l'iscrizione al Registro nazionale della stampa o con gli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, così come attestato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione tecnica consultiva di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, provvede all'invio all'Ente poste italiane dell'elenco delle testate aventi diritto, nonché, entro il 30 giugno dell'anno successivo, all'erogazione della somma relativa al minor introito complessivo verificatosi, sulla base dei dati relativi al numero delle copie spedite di ogni singola testata ammessa, comunicati dall'Ente poste italiane. I giornali pornografici e i cataloghi, esclusi quelli di informazione libraria, sono soggetti all'aliquota IVA del 19 per cento e sono parimenti esclusi dalla resa forfettaria di cui all'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, nonché dalle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni. 29. All'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: <<comma 8>> sono inserite le seguenti: <<e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278,>>. Al medesimo art. 3, comma 2, della citata legge n. 250 del 1990, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni>>. L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 4, comma 2, della stessa legge, non può comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi. 30. Al comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: <<Trentino-Alto Adige>>, sono aggiunte le seguenti: <<e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero>>. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso art. 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane. 31. All'art. 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n. 466, dopo le parole: <<31 dicembre 1980>> sono inserite le seguenti: <<ed alle cooperative di giornalisti>>. 32. é autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire. 33. Ai fini dell'ammissione alle provvidenze di cui ai commi 26 e 27 del presente articolo si applicano gli articoli 18 e 19, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416. 34. é abrogato l'art. 4 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. Entro il 31 marzo 1996 l'Ente poste italiane determina le nuove tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale, secondo la procedura prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, lasciando inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del presente articolo, fatto salvo il tasso di inflazione programmata. Per le testate non ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27, l'aumento non può essere superiore al 20 per cento annuo del costo di spedizione in abbonamento postale. 35. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 4646 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, è ridotto di lire 300,4 miliardi annui. 36. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali. 37. Con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprietà ai comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di cessione è fissato in misura pari ai due terzi del valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. 38. I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici e storici. L'atto di cessione deve essere perfezionato entro un anno dalla data di richiesta. 39. Le partecipazioni azionarie delle aziende termali, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) possono essere cedute a titolo oneroso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro provvede alla dismissione della partecipazione, in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, sulla base di una stima redatta dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. 40. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992 relativi a società di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, poste in liquidazione coatta amministrativa, può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dal pagamento in contanti, ove si tratti dei rapporti di cui all'art. 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui al predetto art. 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui al medesimo art. 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro, conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui all'art. 5, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 e successive modificazioni. 41. Entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996. 42. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni, una quota parte, pari a lire 250 miliardi, è destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo e alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni, e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e per altri interventi, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. 43. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo inteso a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione dell'attività a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato i 62 anni d'età e non abbiano raggiunto i 65 anni, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se donne. 44. Nell'esercizio della delega di cui al comma 43, il Governo dovrà attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) incompatibilità dell'indennizzo con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato ed erogazione dello stesso fino al compimento dell'età pensionabile; b) subordinazione dell'erogazione dell'indennizzo alla cessazione definitiva dell'attività, alla riconsegna delle autorizzazioni e dei permessi alle autorità competenti nonché alla cancellazione dai rispettivi albi od elenchi e dal registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) costituzione di un apposito fondo per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 43; d) previsione, per il periodo 1996-2000, di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento, a carico degli iscritti alla gestione pensionistica degli esercenti attività commerciali, con devoluzione dello 0,02 per cento alla gestione pensionistica di categoria; e) previsione di criteri per il riutilizzo da parte della gestione pensionistica di categoria delle somme eventualmente non impegnate per l'erogazione degli indennizzi. 45. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 43 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo. 46. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a: a) trasferire alle regioni ulteriori funzioni amministrative, in particolare nelle materie di: turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, edilizia residenziale pubblica, formazione professionale e artigianato; riordinare la composizione e le attribuzioni della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ferme restando le attribuzioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; b) delegare alle regioni funzioni in materia di industria e commercio; di impiantistica sportiva; di trasporti di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione commissariale governativa nonché i servizi locali svolti dalle <<Ferrovie dello Stato Spa>>, fissando criteri omogenei allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto necessari ai fabbisogni di mobilità ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, conferendo la relativa autonomia finanziaria e procedendo al risanamento finanziario del settore; c) riclassificare, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, la rete viaria statale e regolamentare il trasferimento, d'intesa con le regioni interessate, delle competenze e delle proprietà di tronchi di strade dall'ente ANAS alle regioni competenti, mantenendo alla competenza dell'ente ANAS le autostrade e le strade statali di cui alle lettere a) e b) del comma 6, lettera A, dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, individuando altresì le altre strade di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 6, lettera A, dell'art. 2 del succitato decreto legislativo, che per la loro natura rientrano nel novero di quelle, d'interesse primario e strategico per lo Stato, da mantenere alla competenza dell'ente ANAS; d) delegare alle regioni ulteriori funzioni amministrative nelle materie di cui alla lettera a), per gli aspetti e per i profili che restano nelle attribuzioni statali; e) attribuire alle province, ai comuni e agli altri enti locali funzioni amministrative per le materie di interesse esclusivamente locale nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d); f) prevedere, con particolare riguardo ai compiti di gestione, i settori prioritari per i quali opera la delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione; g) prevedere, con riguardo alle funzioni attinenti al sistema delle imprese, che le regioni, nell'ambito delle materie ad esse trasferite o delegate, ai sensi delle lettere a) e b), possano delegare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 47. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni: a) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di sviluppo e di programmazione nazionale, di indirizzo e di coordinamento, e alle amministrazioni periferiche di compiti di programmazione, di sviluppo nonché compiti di utilizzazione, di coordinamento e di gestione di mezzi e strutture, con l'attribuzione ai dirigenti della responsabilità per budget di spesa, apportando le necessarie modificazioni alla normativa di bilancio, con connesso avvio del controllo di gestione per la verifica dei risultati; b) trasferimento o delega di funzioni alle regioni, concentrando le responsabilità gestionali, organizzative e finanziarie, con contestuale soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato e corrispondente incremento delle entrate spettanti alle regioni stesse; disciplina dell'esercizio degli interventi sostitutivi da parte del Governo in caso di persistente inattività delle regioni nell'esercizio delle funzioni delegate e per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea; disciplina degli accordi di programma tra Stato e regione, anche al fine dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale sulla base di criteri e princìpi da individuarsi nelle singole materie, qualora esistano esigenze di carattere unitario; trasferimento alle amministrazioni regionali e locali del personale e dei beni strumentali e delle relative risorse necessari all'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge e dei relativi decreti di attuazione; c) attribuzione alla Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti di monitoraggio dell'attività regionale trasferita e delegata, di promozione di intese ed adozione di atti qualora sia utile o necessario dettare discipline congiunte in materie di comune competenza tra Stato e regioni, ovvero determinare i livelli minimi di servizi, consentendo la partecipazione alla Conferenza dei Ministri finanziari, e provvedendo al riordino e soppressione degli organismi a composizione mista ancora esistenti; d) valorizzazione dello strumento della mobilità anche volontaria; aumento della flessibilità dei poteri di organizzazione degli uffici. 48. Relativamente al Ministero dei trasporti e della navigazione, il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le strutture degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con particolare riferimento alla Direzione generale dell'aviazione civile ed al Registro aeronautico italiano. 49. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 48, il Governo dovrà provvedere all'istituzione di un'unica struttura, sottoposta nelle sue funzioni all'indirizzo e al controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di una più efficiente prestazione dei servizi, anche in attuazione dei princìpi e delle normative dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia, procedendo alle eventuali modifiche del codice della navigazione conseguenti alla suddetta riorganizzazione. 50. In fase di prima applicazione il personale conserva il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti nei settori di provenienza. All'unificazione giuridica ed economica del personale interessato si provvederà mediante la predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, di apposite tabelle di equiparazione, da predisporre entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 51. In particolare per il settore dei trasporti pubblici regionali, nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 46, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale con qualsiasi modo di trasporto esercitati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione governativa e i servizi locali svolti dalle <<Ferrovie dello Stato Spa>>; affidare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico attraverso concessioni regolate da contratti di servizio, aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali, stabilendo che il relativo costo è finanziato dai bilanci regionali e prevedendo che i servizi ulteriori, rispetto a quelli corrispondenti ai livelli minimi definiti dalle regioni, siano determinati dai contratti di servizio stipulati tra le aziende e/o società concessionarie e gli enti locali e che il corrispondente costo sia a carico dei bilanci dei medesimi enti locali; separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi; definire i criteri per l'istituzione, a livello regionale e locale, di specifici organismi preposti alla formazione e attuazione dei piani di trasporto e alla preparazione e gestione dei contratti di servizio pubblico; b) delegare alle regioni il compito di stipulare contratti di servizio e di programma, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, con le società concessionarie di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché con le società di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa, indicando le modalità di trasferimento alle regioni delle corrispondenti risorse; c) definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione delle società di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa da attuarsi mediante affidamento di incarico alla società <<Ferrovie dello Stato Spa>> per la predisposizione del piano di ristrutturazione e successivo affidamento in concessione alla stessa società per non più di un triennio, esercitando il controllo sull'attuazione del piano; d) consentire alle regioni di subentrare, non prima del 1° gennaio 1998, con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e <<Ferrovie dello Stato Spa>> e definire le procedure di subentro; e) garantire il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a partire dal 1° gennaio 1999; f) procedere all'individuazione di livelli minimi di servizio qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare comunque l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini. 52. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi di decreti legislativi di cui ai commi da 46 a 51 al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle altre competenti Commissioni parlamentari; il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. 53. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 46, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dai commi 47 e 51 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 52, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997. 54. In considerazione dell'autofinanziamento del Servizio sanitario nazionale, introdotto dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme, nonché autorizzare l'adozione, a titolo sperimentale, di modelli gestionali di tipo aziendalistico, nell'ambito dei servizi di emergenza, purchè finalizzati ad un risparmio di risorse. 55. A far data dal 1° giugno 1996 le funzioni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali insistenti sul territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, alle due province autonome medesime, secondo modalità determinate con decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano altresì i rapporti finanziari e patrimoniali. 56. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonché di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno. 57. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale. 58. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 57, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) identificazione degli enti di cui al comma 57 comprendendo nella categoria: gli enti, associazioni o istituzioni, pubbliche o private, che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali; in ogni caso, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche ad essi assimilate, disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni; b) determinazione delle condizioni della trasformazione, comprendendovi: situazione economico-finanziaria di equilibrio; gestione improntata ad imprenditorialità ed efficienza; c) individuazione dei soggetti pubblici che concorrono alla fondazione. Tra questi dovranno comunque essere presenti lo Stato, la regione e il comune nei quali gli enti hanno sede; d) determinazione delle modalità e degli strumenti con i quali lo Stato, la regione e il comune promuovono d'intesa l'intervento di altri enti o soggetti pubblici e privati nelle fondazioni; e) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno uniformarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascun ente, con particolare riferimento alla formazione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività istituzionale, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali dell'ente. Per il perseguimento dei fini sociali la fondazione potrà disporre, tra le sue fonti di finanziamento, anche delle seguenti: 1) contributi di gestione a carico del bilancio dello Stato, della regione e del comune; 2) altri contributi pubblici ed erogazioni liberali dei privati; 3) rendite del suo patrimonio e proventi delle sue attività; 4) altre somme erogate alla fondazione a qualsiasi titolo non destinate a patrimonio; 5) contributi versati dai fondatori e dai sostenitori delle fondazioni; 6) somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali non destinate ad incremento del patrimonio per delibera del consiglio di amministrazione. Lo statuto della fondazione deliberato dai soci fondatori è approvato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di attività culturali; f) adeguata vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'ente; g) incentivazione, anche attraverso la rimozione di ostacoli normativi, del miglioramento dei risultati della gestione; h) previsioni di incentivi per la costituzione in forme organizzative autonome dei corpi artistici e delle altre unità operative, senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività della fondazione; i) applicazione alle erogazioni liberali a favore dell'ente, anche in forma di partecipazione al fondo di dotazione, della disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; l) previsione di una disciplina transitoria delle liberalità più favorevole di quella descritta alla lettera i), limitata alla fase di avvio e senza oneri per il bilancio dello Stato; m) conservazione da parte delle fondazioni dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli enti originari. 59. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 57 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Essi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi i termini previsti dal presente comma, il procedimento di emanazione dei decreti legislativi prosegue anche in mancanza dei pareri richiesti.

Articolo 3

Art. 3. 1. A decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge, intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative funzioni. 2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria. 3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato. 4. Al fine di far fronte ad eventuali difficoltà di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella C allegata alla presente legge, con regolamentazione da effettuare nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella C; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non può comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995. 5. Le entrate di cui al comma 12 del presente articolo sono comprensive dei conguagli relativi al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, occorrenti per assicurare a ciascuna regione le risorse indicate all'art. 4, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 500; per gli anni 1994 e 1995 si provvede in sede di assegnazione dei fondi di cui al comma 2. Per le regioni che evidenziano conguagli negativi, per le quali il fondo di cui al comma 2 non risulta sufficiente, per procedere alle relative compensazioni si provvede, per la parte eccedente, sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo. Per effetto dei predetti conguagli e della conseguenziale nuova distribuzione regionale del fondo comune relativo all'anno 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto e con effetto dall'anno 1997, modifiche agli importi di cui alla tabella C allegata alla presente legge e ad operare, con le stesse modalità sopra indicate, le opportune compensazioni relative all'anno 1996. 6. Le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono applicarsi anche alle eventuali operazioni di ricontrattazione e consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituti di credito avviate insieme al ripiano dei disavanzi dalle regioni ai sensi dell'art. 20, comma 1, del citato decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Le erogazioni del Ministero del tesoro sono effettuate ad unico istituto di credito indicato dalla regione quale capofila qualora le operazioni di ricontrattazione e consolidamento siano effettuate con più di due istituti di credito. 7. A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996 la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo. 8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma è utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregionali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica. 9. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate nel settore dell'agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale. Se entro il 30 giugno 1996 non sarà in vigore la nuova legge sugli interventi programmatici in agricoltura, le regioni potranno utilizzare le risorse attribuite con la presente legge nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 8. Nel 1996 le regioni destinano al settore del trasporto pubblico locale somme non inferiori alla quota del Fondo nazionale trasporti per il 1995. 10. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è inserito il seguente: <<1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 un terzo dell'aliquota è devoluto alle regioni, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali si effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti>>. 11. Per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, non dovrà essere inferiore a lire 300 miliardi. 12. A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata <<Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario>>. Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma. 13. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è versata direttamente alla regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in ciascuna regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni. Le modalità ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge. L'imposta regionale può essere differenziata in relazione al luogo di ubicazione dell'impianto di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato. Gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori. Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità. 14. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono abrogati gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. 15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché le province autonome, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa. 16. Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 per ogni litro venduto nel territorio della regione. Qualora le accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tale importo, anche per effetto di iniziative legislative regionali, è assegnata alla regione la quota di accisa di lire 800 diminuita della riduzione applicata sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 nel territorio della regione. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma. 17. Nell'esercizio della facoltà di cui ai commi da 15 a 18 del presente articolo le regioni e le province autonome di confine devono garantire: a) che il prezzo alla pompa non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 15 sia differenziata nel territorio regionale o provinciale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine; b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di carburanti e previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o abuso. 18. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione o della provincia autonoma, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 15, non può essere compensata con trasferimenti erariali. 19. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti: a) il contributo suppletivo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551; b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente è ridotta del 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 20. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo. 21. Le regioni e le province autonome determinano l'importo della tassa per il diritto allo studio a partire dalla misura minima di lire 120 mila ed entro il limite massimo di lire 200 mila. Qualora le regioni e le province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno 1996, l'importo della tassa, la stessa è dovuta nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato. 22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici. 23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. 24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. 27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L' impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo. 28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. 31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la pena pecuniaria da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire un milione. 32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorchè in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. 34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione. 35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 36. Nell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: <<i-bis) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi>>. 37. Nell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera g) è inserita la seguente: <<g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;>>. 38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione. 39. A decorrere dall'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. 40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38. 41. Al comma 4 dell'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole da: <<ad agevolare il finanziamento>> fino a: <<dal riciclaggio dei film di polietilene.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad agevolare la raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale e dell'uso delle discariche anche attraverso la corresponsione di un premio da corrispondere al produttore agricolo conferitore di scarti di film di polietilene.>>. 42. In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994, è determinata secondo le modalità stabilite per categorie di utenti ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed è riscossa dai comuni o loro consorzi secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione. 43. Per le utenze civili, la quota di tariffa è fissata al metro cubo in lire 400 per il 1996 e in lire 500 dal 1997. 44. Per le utenze industriali, la quota tariffaria è determinata, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della citata legge n. 36 del 1994, sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate in fognatura. 45. I comuni o loro consorzi determinano la quota tariffaria per le utenze industriali mediante l'applicazione della formula tipo fissata dalla legislazione nazionale e delle relative tariffe stabilite dalla legislazione regionale in attuazione dell'art. 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni. 46. Per la determinazione della quota tariffaria delle utenze industriali, le province fissano i valori di riferimento dei parametri 7, 8 e 9 della tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976 ai fini di stabilire il trattamento biologico delle sostanze organiche tramite un impianto medio di depurazione delle acque reflue scaricate in fognature. 47. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 del presente articolo non si applicano alle acque termali, che devono essere disciplinate da leggi speciali secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, salvo se assoggettate ad obbligo di utilizzare il servizio di depurazione. 48. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata. 49. La misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, è determinata da ciascuna provincia, con delibera del consiglio, entro i limiti minimo dell'80 per cento e massimo del 100 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta. 50. L'addizionale si applica nella misura minima fino a quando le province non determinano una misura diversa. 51. La misura dell'addizionale di cui al comma 50 e le diverse misure determinate dalle province si applicano alle formalità richieste, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 1996 e dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare. 52. Le province comunicano agli uffici del pubblico registro automobilistico competente e al Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, l'avvenuta variazione della misura dell'addizionale non oltre il quinto giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera. Le province possono, altresì, relativamente all'addizionale, esercitare presso l'Automobile Club d'Italia e i dipendenti uffici provinciali esattori, il controllo svolto dal Ministero delle finanze per il corrispondente tributo erariale. 53. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 55 del presente articolo. 54. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è soppressa l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 55. Alle province viene detratto dai trasferimenti erariali per gli

anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota minima, virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994, diminuito del gettito netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma 54. Alle province di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi 6 marzo 1992, numeri 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254, e 30 aprile 1992, n. 277, nonché a quelle da cui traggono origine le province di nuova istituzione, la detrazione è effettuata in proporzione all'ultima popolazione disponibile. Alla comunicazione al Ministero dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede l'Automobile Club d'Italia. 56. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad accelerare la revisione del catasto e ad assicurare la partecipazione dei comuni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) attribuzione ai comuni della competenza in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi definiti dal Ministero delle finanze. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1996 e può essere modificata ogni cinque anni; b) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine il Ministero delle finanze indìce conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso espresso del comune sulle tariffe la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera c); c) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei presidenti e dei componenti saranno ispirate a criteri di massima semplificazione e di rappresentatività delle regioni, delle province e dei comuni; d) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito, con l'esclusione dei regimi legali di determinazione dei canoni, neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina dei singoli tributi; e) attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1997 e fino alla revisione generale degli estimi e del classamento, della facoltà di stabilire, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, una riduzione o un aumento, comunque non superiore al 10 per cento, del valore imponibile delle unità immobiliari site nelle singole microzone di cui alla lettera a), in considerazione della dotazione dei servizi pubblici comunali. 57. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui al comma 56 alle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il parere entro trenta giorni dalla ricezione. 58. Al fine di procedere all'aggiornamento del catasto e, quindi, al recupero di aree di evasione fiscale: a) i comuni procedono alla individuazione di immobili non regolarmente censiti in catasto anche attraverso incroci con informazioni contenute in banche dati di altri enti. Per la copertura degli oneri connessi alla formazione o alla acquisizione delle suddette banche dati, mediante i piani economico-finanziari di cui all'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, può essere utilizzata una quota non superiore al 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla suddetta attività; b) l'Amministrazione finanziaria procede alla eliminazione dell'arretrato giacente presso gli uffici del territorio anche mediante convenzioni con enti pubblici di natura associativa e le associazioni degli enti locali, ovvero progetti finalizzati finanziati con incentivi economici ai sensi dei commi da 193 a 196 del presente articolo. 59. Il comma 4 dell'art. 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente: <<4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotonda mento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare>>. 60. Nell'art. 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale">>; b) il comma 7 è abrogato. 61. Nell'art. 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, i commi 1, 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti: <<1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento. 2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa: a) occupazione di suolo comunale:

Minima Massima Classi di comuni per mq per mq lire lire ---- -- -- Classe I .............................. 2.000 12.000 Classe II .............................. 1.500 10.000 Classe III .............................. 1.500 8.000 Classe IV .............................. 750 6.000 Classe V .............................. 750 4.000

b) occupazioni di suolo provinciale: minima lire 750 mq, massima lire 4.000 mq; c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive. 3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi.>>. 62. Il comma 2-bis dell'art. 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente: <<2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.>>. 63. I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni: a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili; b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati; c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani; d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa; e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta. 64. Per l'esercizio 1996 i comuni e le province possono con propria delibera rideterminare entro il 31 gennaio 1996 le tariffe delle varie fattispecie di occupazione purchè l'aumento di ciascuna tariffa, fermi rimanendo i limiti massimi previsti dagli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, non sia superiore al 5 per cento della tariffa applicata nel 1995. 65. Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. 66. La concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori. 67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. 68. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 2 dell'art. 61 è sostituito dal seguente: <<Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti>>; b) all'art. 61, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: <<3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.>>; c) il primo periodo del comma 1 dell'art. 62 è sostituito dal seguente: <<La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4>>; d) il comma 2 dell'art. 63 è sostituito dal seguente: <<2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva>>; e) il comma 1 dell'art. 65 è sostituito dal seguente: <<1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento>>; f) i commi 1 e 2 dell'art. 66 sono sostituiti dai seguenti: <<1. é facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nel limite del 25 per cento. 2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 sono computate nel limite del 50 per cento>>; g) il comma 1 dell'art. 77 è sostituito dal seguente: <<1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'art. 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.>>. 69. Le disposizioni dell'art. 13-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, a norma dell'art. 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purchè i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni; le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 70. Le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applicano a decorrere dalla data di acquisto della personalità giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date e, comunque, non oltre il 31 dicembre l999. 71. Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del versamento delle imposte dirette, per i consorzi di cui agli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, trasformati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di quattro mesi decorre da tale data. 72. I valori risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si applicano le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che ne venga attestata la conformità alle norme del codice civile in materia di conti annuali e, ove applicabili, alle disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 e successive modificazioni e integrazioni, da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, si considerano fiscalmente dedotti anche se eccedenti i limiti ivi previsti. Con decreto del Ministro delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI), la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL), da emanare entro il 31 dicembre 1996, possono essere emanate le disposizioni concernenti i criteri e le modalità che i soggetti cui si applica il citato art. 66, comma 14, devono osservare con l'inizio o il ripristino dell'ordinario regime tributario. 73. Gli utili e le perdite degli esercizi cui si applicano le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono portati, rispettivamente, in aumento e in diminuzione del costo fiscale della partecipazione e, in caso di distribuzione, si applicano le disposizioni dell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. 74. All'art. 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la cifra: <<600.000>> è sostituita dalla seguente: <<100.000>>. 75. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 76. L'individuazione delle aree di cui al comma 75 è approvata dal consiglio comunale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 77. Il prezzo delle aree trasformate ai sensi del comma 75 è quello determinato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. 78. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 77. 79. La proposta del comune di trasformazione del titolo di godimento sull'area assegnata si intende accolta ed è vincolante per ogni assegnatario, quando è stata deliberata, a maggioranza di due terzi, dall'assemblea validamente costituita del condominio o della cooperativa, con la presenza di almeno il 51 per cento dei condomini o dei soci. 80. Gli introiti derivanti dall'applicazione dei commi da 75 a 81 del presente articolo sono utilizzati dai comuni in via prioritaria per la realizzazione di programmi concernenti la disponibilità di alloggi, di proprietà sia pubblica che privata, da destinare in locazione a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo. 81. Gli atti di cessione sono soggetti a registrazione a tassa fissa. 82. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 16: 1) nel comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46;>>; 2) nel comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: <<c-bis) indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;>>; 3) nel comma 3, secondo periodo, le parole: <<lettere a), b) e c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), b), c) e c-bis)>>; b) nell'art. 18, comma 1, primo periodo, le parole: <<nelle lettere b) e n-bis)>> sono sostituite dalle seguenti: <<nelle lettere b), c-bis) e n-bis)>>. 83. Nell'art. 1, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole: <<a), b) e c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<a), b), c) e c-bis)>>. 84. Le disposizioni di cui al comma 82, lettera a), si applicano per gli emolumenti e le indennità percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli emolumenti percepiti in periodi di imposta precedenti non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè alla restituzione di somme già rimborsate. 85. é escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'esclusione non compete alle banche ed alle imprese di assicurazione. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni, nonché per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo testo unico in misura non superiore a lire 5 miliardi, con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi, nonché un numero di dipendenti, calcolato come media riferita all'esercizio stesso ed ai due precedenti, non superiore a venti. Il titolo II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito dal titolo II riportato nell'allegato 1 alla presente legge. 86. Il beneficio fiscale di cui al comma 85 si applica anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995 anche se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di realizzo degli investimenti agevolati di cui al comma 85. 87. Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. 88. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 85, per i beni strumentali nuovi, ad eccezione degli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, l'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai beni consegnati o spediti entro il 30 aprile 1996, purchè entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, un importo pari ad almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene e a condizione che i relativi contratti risultino conclusi non oltre il 30 settembre 1995. Per i beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995, l'investimento si considera realizzato nel periodo di imposta in cui il contratto è concluso e il reddito agevolato va escluso dall'imposizione nel periodo di imposta in cui i beni sono consegnati o spediti. 89. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e dei commi da 85 a 93 del presente articolo, sono ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati, il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo l'ammontare degli investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per la realizzazione di investimenti di cui al citato art. 3 del decreto-legge n. 357 del 1994 e ai commi da 85 a 93 del presente articolo, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore; l'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui i predetti beni sono ceduti. La disposizione si applica per le cessioni effettuate a decorrere dal 15 settembre 1995. 90. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. 91. Le agevolazioni di cui ai commi da 85 a 93 del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, ad eccezione delle agevolazioni alle attività di ricerca, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni, e delle successive disposizioni dettate dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 244 del 1995. 92. Ai fini dell'acconto relativo al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito di impresa senza tener conto delle esclusioni dal reddito previste dai commi da 85 a 91. 93. Nell'art. 74, comma 2, primo e secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, le parole: <<e nei due successivi>>, sono sostituite dalle seguenti: <<e nei quattro successivi>>. La disposizione di cui al presente comma si applica per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 94. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma dell'art. 42 è sostituito dal seguente: <<Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'art. 43-bis.>>; b) dopo l'art. 43 sono inseriti i seguenti: <<Art. 43-bis (Cessione dei crediti di imposta). -- 1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'art. 44 sono dovuti al cessionario. 2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse. 3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo). -- 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione stessa gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. 3. Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2. 4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992. 5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-bis.>>. 95. Le cessioni dei crediti di cui all'art. 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b), del presente articolo, effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono efficaci nei confronti dell'amministrazione finanziaria a condizione che la notifica delle cessioni venga rinnovata con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b), del presente articolo. In ogni caso le cessioni sono prive di effetti se alla data in cui è effettuato il rinnovo della notifica sono stati già emessi gli ordini di pagamento. 96. Le disposizioni dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 94, lettera b), del presente articolo, si applicano alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 97. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dei commi da 94 a 96 del presente articolo. 98. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto sono ammessi a versare, entro il 31 maggio 1996, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese, con presentazione di documenti giustificativi, corrisposti fino al 31 ottobre 1995. Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute relative ai compensi in natura e ai rimborsi spese e senza applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare quelle già presentate utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro delle finanze. 99. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma 98 e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni. 100. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative di cui al comma 98 non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la deducibilità dei valori ai fini delle imposte sui redditi. 101. Le disposizioni di cui ai commi da 98 a 100 e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono state già rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano fino alla data del 31 maggio 1996, concernenti i compensi in natura e i rimborsi spese di cui al comma 98 corrisposti fino al 31 ottobre 1995, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa, nonché della ricevuta o attestato di versamento delle ritenute. 102. A decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'agevolazione relativa all'imposta locale sui redditi prevista per le aziende e istituti di credito dal primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di destinazione di quote di reddito a riserva legale o statutaria o comunque indisponibili, in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio. 103. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) all'art. 53, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: <<f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.>>; b) all'art. 55, comma 3, lettera b), le parole: <<perdite dell'esercizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<perdite di esercizio>>; c) all'art. 67, comma 8, le parole: <<Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto e non è ammesso l'ammortamento anticipato>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato>>; d) l'art. 71 è sostituito dal seguente: <<Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti) -- 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano

dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,50 per cento è deducibile in quote costanti nei sette esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis. 5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.>>; e) all'art. 90, comma 4, le parole: <<di cui ai commi 2 e 7 dell'art. 67>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'art. 67.>>; f) il comma 2 dell'art. 118 è sostituito dal seguente: <<2. Ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 e all'art. 75, comma 5, non si tiene conto dei redditi esclusi dall'imposta ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504>>. 104. Agli effetti della determinazione della base imponibile dell'imposta locale sui redditi prevista dall'art. 118 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, il criterio indicato nella lettera d) del comma 2 dell'art. 63 del citato testo unico deve intendersi applicabile anche ai redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti esclusi dall'imposta locale sui redditi a norma dell'art. 115 del medesimo testo unico e successive modificazioni. Per i periodi di imposta precedenti a quello per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri adottati anche se diversi da quello previsto dal periodo precedente. 105. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di neutralità delle fusioni e delle scissioni, non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento o da concambio, emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. I dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi. 106. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancia anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità. 107. La disposizione del comma 103, lettera a), si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 103, lettera d), si applica, per gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per detto periodo di imposta, il limite dello 0,50 per cento previsto dal comma 3 dell'art. 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, è commisurato al valore nominale o di acquisizione dei crediti. Il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo di imposta anteriore a quello predetto ha rilevanza anche ai fini fiscali e la differenza tra il valore nominale o di acquisizione dei crediti medesimi e il loro valore di bilancio si considera dedotta anche per la parte riferibile agli accantonamenti ad apposito fondo di copertura per rischi su crediti dedotti negli esercizi precedenti. L'ammontare non dedotto è deducibile in nove quote costanti a decorrere dal primo periodo di imposta di applicazione. 108. In alternativa alla deduzione prevista dall'ultimo periodo del comma 107, è data facoltà di optare per la deduzione delle perdite su crediti di cui all'art. 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione del comma 103, lettera d), e fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte negli esercizi anzidetti. La facoltà deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; essa non è revocabile e deve riguardare l'ammontare complessivo delle svalutazioni non dedotte. Ai fini dell'applicazione del presente comma le perdite sono commisurate al valore nominale o di acquisizione dei crediti, ridotto delle svalutazioni effettuate a partire dal suddetto primo periodo di imposta di applicazione. 109. La disposizione del comma 103, lettera b), si applica dal periodo di imposta in corso alla data del 20 agosto 1994. La disposizione della lettera c) del medesimo comma 103 si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del criterio previsto dalla predetta lettera c) e delle disposizioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 103. Per i contratti di locazione finanziaria relativi a beni il cui ammortamento sia iniziato anteriormente al predetto periodo di imposta, ai fini del computo del limite previsto dall'art. 71 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si considerano anche i crediti impliciti su tali contratti, se l'ammortamento di detti beni è computato con i criteri introdotti dalla lettera c) del comma 103. La disposizione della lettera f) del comma 103 si applica a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri adottati anche se diversi da quello previsto da tale disposizione. 110. L'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è prorogata fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997. 111. Nel computo del patrimonio netto delle imprese su cui si applica l'imposta prorogata ai sensi del comma 110, non si tiene conto dell'incremento del capitale sociale e delle riserve e fondi aventi natura di capitale, di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, se conferiti in denaro, rispetto alle corrispondenti voci risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, nè del valore di bilancio delle passività, anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, indicate nel comma 3-ter dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, emesse successivamente al 31 dicembre 1995; per le società cooperative e loro consorzi non si tiene conto dell'incremento delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e per i soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi quelli che determinano la predetta imposta applicando i criteri previsti dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 461 del 1992, non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995. 112. Per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995 l'acconto dell'imposta sul patrimonio netto, di cui all'art. 20 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è dovuto in misura pari al 55 per cento. 113. Nei confronti dei soggetti che nell'esercizio di attività commerciali percepiscono capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 12,5 per cento, prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, è applicata a titolo di acconto. 114. Il comma 1 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è sostituito dal seguente: <<1. Sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da società con azioni non quotate in borsa, la ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo o di riferimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti>>. 115. Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo o di riferimento sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel comma 1 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come sostituito dal comma 114 del presente articolo, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa. 116. Le disposizioni del comma 114 si applicano in relazione alle obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quelle del comma 115 si applicano a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di emissione delle obbligazioni e titoli similari è consentito alla società o ente emittente di rimborsare anticipatamente le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente alla predetta data, tenendo conto degli interessi e altri proventi maturati alla data del rimborso anticipato. Il comma 115 non si applica in caso di rimborso delle obbligazioni e titoli similari entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 117. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 4, primo comma, n. 7), sono soppresse le parole: <<terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia, pietrame in genere,>>; b) nell'art. 5, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: <<Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti modalità e termini particolari per la compilazione, l'emissione, la consegna, l'utilizzazione e la sottoscrizione delle bolle di accompagnamento, in relazione alle peculiarità che caratterizzano il trasporto di terra, calcari, argille, marne, sabbia, ghiaia e pietrame in genere>>. 118. La disposizione di cui al settimo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è da intendere nel senso che le cessioni ivi considerate sono effettuate oggettivamente senza pagamento di imposta anche se riguardano rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, che sono stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura. Non si fa luogo a rimborsi di imposta nè è consentita la variazione di cui all'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni. 119. Nell'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: <<; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e del 60 per cento per gli anni successivi ridotto al 50 per cento, a partire dall'anno 1996, per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie>>. 120. Nell'art. 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: <<In deroga al precedente comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<In deroga al secondo e al terzo comma>>; b) nella lettera d) le parole: <<le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale>> sono sostituite dalle seguenti: <<le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale>>; c) nella lettera e) dopo le parole: <<le prestazioni di servizi>> sono inserite le seguenti: <<e le operazioni>>; d) nella lettera f) le parole: <<le prestazioni di servizi di cui alla lettera e), escluse quelle di consulenza tecnica e legale>> sono sostituite dalle seguenti: <<le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale>>. 121. All'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale>>. 122. I numeri 3) e 4) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: <<3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; 4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;>>. 123. Le disposizioni di cui al comma 122 hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, se le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi. 124. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al n. 31), le parole: <<per adattare i veicoli dei titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati sul veicolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprietà di titolari di patenti speciali, relativi accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo>>. 125. Per ciascuno dei periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1994, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, che non hanno effettuato la comunicazione di cui al penultimo comma del predetto art. 34, nè l'eventuale rinuncia al regime di esonero possono effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale o la rinuncia al regime di esonero con riferimento a ciascun periodo di imposta, a condizione che per gli stessi periodi siano stati osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. 126. Il termine di cui all'art. 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è prorogato al 31 dicembre 1995. 127. All'art. 8, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo la parola: <<importazioni>> sono inserite le seguenti: <<effettuate dal 1° gennaio 1973>>. 128. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico che le imprese, ai sensi dell'art. 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenute a concedere alle aziende ospedaliere e ai presìdi ospedalieri, nonché agli istituti di ricovero e cura, per le cessioni di specialità medicinali e prodotti galenici, deve essere stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate ed applicato sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto in esso compresa. Il prezzo di vendita così determinato costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. La disposizione si applica anche alle operazioni dipendenti da contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge se il loro contenuto in ordine ai criteri di determinazione del prezzo è stato accettato dalle parti in conformità a quanto stabilito nel primo periodo del presente comma; diversamente non si fa luogo a rimborsi di imposta già pagata, nè sono consentite le variazioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente alle consegne eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 129. A decorrere dal 1° aprile 1996, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale, collocati nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al prezzo più basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche di cui al presente comma. Ai fini dell'applicazione del presente comma i prezzi dei farmaci sono rapportati all'unità posologica, tenendo conto della eventuale diversità di concentrazione di principio attivo. Il medico che prescrive un farmaco avente un prezzo più alto di quello individuato ai sensi del presente comma è tenuto ad informare l'assistito delle disponibilità di un farmaco a base del medesimo principio attivo posto integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco definisce l'elenco dei farmaci ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla definizione delle patologie stesse. Tali farmaci sono collocati nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e ad essi si applica lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico previsto dall'art. 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, calcolato secondo quanto stabilito dal comma 128. 130. Il Ministro della sanità può autorizzare, su domanda, l'immissione in commercio quali generici di tutti i farmaci la cui formulazione non sia protetta da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al Regolamento (CEE) n. 1768/92. I farmaci generici vengono identificati dalla denominazione generica del principio attivo ovvero dalla denominazione del farmaco, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione. Il Ministro della sanità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci generici. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Il Ministro della sanità adotta il provvedimento di autorizzazione entro i successivi trenta giorni. I prezzi dei farmaci generici e delle altre specialità medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia rilasciata dopo il 1° gennaio 1996, sono pubblicati dal CIPE nella Gazzetta Ufficiale. 131. La nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, introdotta dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è sostituita dalla seguente: <<II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale>>. 132. Al comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: <<4 per mille>> sono sostituite dalle seguenti: <<10 per mille>>. 133. L'aliquota dell'1,60 per cento prevista dall'art. 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è elevata al 2 per cento. 134. Le disposizioni di cui ai commi 132 e 133 del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 1996. 135. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 52, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: <<1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.>>; b) nell'art. 55, comma 1, la parola: <<definitivo>> è soppressa; c) nell'art. 56, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art. 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente>>; d) nell'art. 56, comma 2, dopo le parole: <<Il pagamento delle imposte di cui al comma 1>> sono inserite le seguenti <<, richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie,>>; e) nell'art. 76, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.>>; f) nell'art. 76, il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'art. 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se si tratta di imposta suppletiva>>. 136. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 15: 1) nel quarto comma, le parole: da <<i trimestri>> fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: <<i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.>>; 2) nel sesto comma, le parole: <<trimestrale scadente il 31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<bimestrale scadente a febbraio>>; 3) il settimo comma è sostituito dal seguente: <<Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.>>; b) nella nota 3-bis dell'art. 13 della tariffa allegata, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.>>; c) nella nota 3-ter dell'art. 13 della citata tariffa è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno>>. 137. Qualora l'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, di cui all'art. 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal citato decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, non sia stato inviato per gli atti formati, emessi o ricevuti nel corso dell'anno 1994, in luogo delle imposte previste per tali atti nella citata tariffa, deve essere corrisposta, entro il 29 febbraio 1996, l'imposta dovuta per l'estratto conto previa presentazione entro il 31 gennaio del suddetto anno di dichiarazione all'ufficio del registro. 138. Le tasse sulle concessioni governative di cui alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 e successive modificazioni, sono dovute limitatamente agli atti e provvedimenti previsti nelle voci concernenti i passaporti, il porto d'armi, le case da gioco, la licenza per l'esercizio di attività relative ai metalli preziosi, la pesca professionale marittima, la proprietà industriale e intellettuale, le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore e al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, la radiodiffusione, il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, i libri e registri e il numero di partita IVA di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 14, 15, 29, comma 1, 35, 46, comma 1, da 48 a 53, 61, comma 1, 62, commi 2 e 3, da 76 a 79, 80, 85 e 88 della predetta tariffa. Le voci della tariffa diverse da quelle sopra indicate sono soppresse, fatta eccezione per le voci indicate agli articoli 3, comma 2, e 4, commi 1 e 2, concernenti la registrazione delle persone giuridiche e le modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti, nonché l'iscrizione nel registro delle imprese, che vengono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, comma 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile ed al citato art. 8 della legge n. 580 del 1993, la tassa di concessione governativa prevista dall'art. 4 della tariffa suddetta continua ad essere dovuta esclusivamente per le iscrizioni corrispondenti a quelle da eseguire nei registri di cancelleria del tribunale secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile. 139. La misura della tassa prevista nell'art. 14 della tariffa di cui al comma 138 è elevata da lire 120 mila a lire 170 mila. 140. La misura della tassa prevista dall'art. 61, comma 1, della tariffa di cui al comma 138 è elevata da lire 50 mila a lire 70 mila. 141. é istituita la tassa di concessione governativa per l'iscrizione agli albi, fissata in lire 250 mila, riguardante i soggetti di cui alle voci precedentemente iscritte agli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82 e 86 della tariffa di cui al comma 138. 142. Nell'art. 85 della tariffa di cui al comma 138, la nota 3 è sostituita dalla seguente: <<3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento>>. 143. La nota 2 dell'art. 88 della tariffa di cui al comma 138 è sostituita dalla seguente: <<2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio della attività, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attività, si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa>>. 144. Nell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: <<b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa>>. 145. Le tasse sulle concessioni regionali previste dalla tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, corrispondenti a quelle erariali non più dovute ai sensi del comma 138, possono essere applicate, con proprie leggi, anche agli atti e provvedimenti adottati, nell'esercizio delle loro funzioni, dalle regioni a statuto speciale, fermi restando i poteri al riguardo attribuiti alle stesse. 146. Le disposizioni dei commi da 138 a 145 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la predetta data, è approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia di adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) semplificare le indicazioni da inserire nelle scritture contabili degli esercenti attività di lavoro autonomo o attività di impresa e dei sostituti di imposta, eliminando, per particolari categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilità rispetto ai costi di rilevazione; b) prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'annotazione dei documenti di spesa per gruppi omogenei entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi in cui ciò sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attività svolta; c) semplificare le modalità di conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti previsti dalle norme fiscali, attraverso l'uso di supporti ottici e magnetici, in conformità ai criteri dettati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, a condizione che sia possibile la lettura e la stampa contestualmente alla richiesta avanzata dagli uffici competenti ed in presenza di impiegati degli stessi uffici; d) sopprimere l'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti e sostituirla con norme similari a quelle vigenti nella Unione europea; e) escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura; f) equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilità della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente; g) armonizzare i termini di versamento in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e contributi previdenziali ed assistenziali, attraverso la previsione di una scadenza unica mensile nonché la disciplina delle relative sanzioni; h) riordinare le modalità di versamento con riferimento alla generalità dei tributi prevedendo eventualmente un unico modello di versamento, ferme restando le ulteriori modalità previste dalla disciplina delle singole imposte. 148. I regolamenti da emanare ai sensi del comma 147 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 149. La soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni, non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel immatricolati dal 3 febbraio 1992, aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, subordinatamente alle condizioni ivi previste. 150. Le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto installato per la prima volta successivamente al 1° maggio 1993, non sono soggetti alla tassa speciale istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni. 151. In conseguenza delle disposizioni contenute nei commi 149 e 150 per i veicoli ecodiesel e per quelli alimentati a GPL o a metano, sono soppresse le agevolazioni temporanee stabilite dal comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dal comma 20 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349. 152. é soppressa la tassa speciale erariale dovuta per gli autocaravan. é abrogata la lettera b) del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, come modificato dall'art. 43, comma 5-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 153. L'art. 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni, non si applica nei confronti delle autovetture e degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuoristrada, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387. Non si fa luogo ai rimborsi conseguenti all'applicazione del presente comma. 154. A fronte del regime fiscale recato dai commi 149, 150 e 152, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, in luogo dell'aumento del 6 per cento previsto dal comma 21 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale in vigore alla data del 31 dicembre 1994 è aumentato del 7 per cento per l'anno 1996, dell'11 per cento per l'anno 1997 e del 13 per cento per l'anno 1998. A decorrere dal 1° gennaio 1996, le tasse automobilistiche erariali e regionali, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette leggeri, il cui ammontare annuo è inferiore a lire 20 mila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alla tassa il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1995. 155. All'art. 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, dopo le parole: <<Alfa Romeo>> sono inserite le seguenti: <<costruiti da oltre trenta anni>>. 156. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'art. 23 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituito dal seguente: <<Art. 23 (Tassa sulla circolazione di prova). -- 1. Le targhe per la circolazione di prova di cui all'art. 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette al pagamento della tassa automobilistica di cui alla tariffa H, annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni. La stessa tassa deve essere corrisposta per ogni anno successivo a quello di rilascio, indipendentemente dalla conferma della validità e dall'utilizzo della targa, anche da coloro che ne sono già in possesso. L'obbligo del pagamento cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avviene la restituzione della targa. 2. Gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunicare all'amministrazione finanziaria le targhe per la circolazione di prova rilasciate e non restituite fino al 31 dicembre 1995, nonché le generalità o la ragione sociale e il domicilio dei rispettivi assegnatari. Entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno gli uffici predetti devono comunicare le targhe rilasciate e quelle restituite nel semestre precedente nonché le variazioni riguardanti gli assegnatari. 3. Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà di cui all'art. 4 del presente testo unico, le comunicazioni di cui al comma 2 devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia>>. 157. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986, è prorogata non oltre il 31 dicembre 1996. 158. La nuova convenzione concernente i servizi di cui al comma 157 verrà stipulata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed approvata con decreto del Ministro delle finanze. 159. Il comma 5 dell'art. 43 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato. 160. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi di riordino della normativa in materia di tasse automobilistiche, anche al fine di agevolare gli utenti nell'adempimento degli obblighi tributari. 161. La delega di cui al comma 160 deve essere attuata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) soppressione dell'addizionale di cui all'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e contemporanea elevazione delle tasse automobilistiche nella stessa percentuale, nonché modificazione del carico tributario automobilistico in ragione sia di criteri tributari che di criteri inerenti all'utilizzo di combustibili meno inquinanti; b) soppressione del canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e IVA connessa e della tassa di concessione governativa relativa all'abbonamento; determinazione della percentuale di aumento da apportare alle tasse automobilistiche per il recupero del gettito nonché della quota di detto aumento sostitutivo del canone autoradio, comprensivo di IVA calcolata sulla base dei canoni introitati nell'anno 1995, da attribuire agli aventi diritto e della quota sostitutiva delle tasse di concessione governativa di pertinenza dello Stato; arrotondamento degli importi delle voci di tariffa alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore; raccordo con l'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 441, che devolve allo strumento pattizio del contratto di servizio tra Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e RAI la determinazione dell'ammontare del canone radiotelevisivo in ogni sua forma per le diverse utenze; previsione del trasferimento delle competenze in materia di tasse automobilistiche all'ufficio del registro di Roma e previsione della facoltà di avvalersi, per gli adempimenti ad esso demandati, della collaborazione dell'ente concessionario del servizio di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche; c) razionalizzazione e snellimento della disciplina della interruzione e della sospensione dell'obbligo tributario, a parziale modifica dell'art. 5, commi trentaseiesimo, quarantaquattresimo e quarantanovesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, del relativo sistema sanzionatorio, e delle competenze e delle procedure concernenti i ricorsi e i rimborsi; d) revisione di casi di esenzione dall'obbligo tributario, in relazione a particolari categorie di veicoli; e) applicazione alle riscossioni delle tasse automobilistiche delle norme previste per la riscossione per delega dei contribuenti; f) abrogazione di disposizioni vigenti, anche aventi valore di legge, comunque incompatibili o in contrasto con la nuova disciplina. 162. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare, a norma dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 160, può stabilire modalità e termini per il pagamento della tassa automobilistica. 163. A decorrere dal 1 ° luglio 1996 l'esazione della tassa sugli autoveicoli è effettuata, per conto dell'erario, dalle compagnie di assicurazione che hanno in carico, ai fini della responsabilità civile, gli autoveicoli. 164. Le compagnie di assicurazione devono versare all'erario, entro le normali scadenze mensili per il versamento delle ritenute d'acconto, gli importi riscossi per conto degli enti pubblici interessati ai fini della tassa sulla proprietà degli autoveicoli. 165. Il Ministro delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per fissare le procedure tecniche per l'attuazione dei commi da 163 a 167 del presente articolo, nonché l'eventuale rimborso dei costi di esazione sostenuti dalle compagnie assicuratrici. 166. Sono fatti salvi i meccanismi, vigenti a livello locale e a livello statale, per il calcolo della tassa sulla proprietà degli autoveicoli. 167. Gli autoveicoli privi di copertura assicurativa inutilizzati sono assoggettati, comunque, al pagamento della tassa di cui al comma 163 da effettuare mediante versamento in conto corrente postale secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 165. 168. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati; b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonché da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sarà applicata ad opera di intermediari autorizzati; c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato; d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c); e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto; f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovrà avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione. 169. L'attuazione della delega di cui al comma 168 non dovrà comportare minori entrate nette, anche prevedendo misure compensative transitorie, attraverso l'integrazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dai soggetti diversi da quelli indicati nel comma 168, lettera b), nonché mediante congrua ridefinizione degli oneri accessori sopportati dal Tesoro in occasione della emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine. 170. Le liti fiscali in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, pendenti alla data del 15 settembre 1995 dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria in ogni grado del giudizio, e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del contribuente, con il pagamento integrale del tributo accertato e del 15 per cento della sanzione irrogata con l'atto impugnato. Nel caso che non sia stata ancora determinata la sanzione, il 15 per cento è calcolato sul minimo della sanzione applicabile. é escluso il pagamento delle indennità di mora e degli interessi. 171. La lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato in sede amministrativa o giurisdizionale, purchè tempestivo, sia inammissibile. 172. I giudizi di cui al comma 170 sono sospesi sino al 31 marzo 1996; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 176 del presente articolo. 173. Il pagamento è effettuato entro il 31 marzo 1996. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di verbali di constatazione di cui al comma 170, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del relativo avviso di liquidazione delle somme dovute. 174. La definizione estingue il giudizio, determina la compensazione delle spese di lite e non dà, comunque, diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate. 175. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite: a) le modalità per la presentazione delle domande; b) le procedure per il controllo delle stesse; c) le modalità per il pagamento delle somme dovute; d) le modalità per l'estinzione dei giudizi; e) le altre norme occorrenti per l'applicazione dei commi da 170 a 176 del presente articolo. 176. Possono essere definite anche le controversie pendenti relative a violazioni costituenti reato suscettibili di definizione amministrativa; la disposizione non si applica ai soggetti indicati all'art. 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 177. All'art. 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo il n. 6) è inserito il seguente: <<6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;>>. 178. All'art. 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il n. 6) è inserito il seguente: <<6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più

di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;>>. 179. Gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, e l'art. 54, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, che prevedono l'accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume d'affari, sono abrogati a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995. 180. Il termine per la approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1996 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1996. 181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti: a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità; b) degli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risulti l'inattendibilità della contabilità ordinaria. Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati. 182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 10 miliardi di lire. 183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 184. Il Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata. 185. L'accertamento di cui al comma 181 può essere definito ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla categoria di reddito che ha formato oggetto di accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo di imposta, l'accertamento di cui all'art. 38, commi da quarto a settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e successive modificazioni. 186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali, dei supporti meccanografici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla base dei parametri. 187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui al comma 181, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. 188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e all'art. 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto. 189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si applicano per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995. 190. All'art. 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Si considerano percepiti nel periodo di imposta cui si riferiscono anche i compensi in denaro o in natura corrisposti dai sostituti di imposta entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo, a condizione che venga applicata la disposizione di cui al secondo periodo del terzo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600>>. 191. All'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Possono essere inclusi nelle operazioni di conguaglio di fine anno anche gli emolumenti in denaro o in natura, corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo, a condizione che le relative ritenute siano versate entro il giorno 15 dello stesso mese se il sostituto di imposta è titolare di conto fiscale ovvero entro il giorno 20 negli altri casi>>. 192. Sono salvi tutti gli atti e gli adempimenti posti in essere dai sostituti di imposta e dai sostituiti, anteriormente alla data in cui hanno effetto le modifiche indicate nei commi 190 e 191, quando le retribuzioni maturate nel periodo di imposta, anche se corrisposte entro il gennaio seguente, siano state incluse nel conguaglio di fine anno, semprechè le relative ritenute siano state versate entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state operate. 193. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, limitatamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria ed alla erogazione di compensi incentivanti la produttività e l'incremento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale e di recupero delle entrate tributarie, sono individuati i seguenti tributi ed accessori, nonché le relative procedure di riscossione: a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi, nonché le imposte sostitutive e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese: 1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; 2) le imposte riscosse mediante ruoli; 3) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per mancato o ritardato versamento riscossi mediante ruoli; 4) le pene pecuniarie e soprattasse per violazione alle norme riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'imposta; b) per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, le accise e le imposte erariali di consumo sugli oli minerali, loro derivati, e prodotti analoghi, nonché sui gas incondensabili: 1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; 2) le imposte, le tasse e le accise riscosse mediante ruoli; 3) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme relative alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari; 4) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme in materia di accise e di imposte di consumo riscosse mediante ruoli. 194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto nel terzo periodo del citato art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento all'ammontare delle somme versate relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle previsioni di bilancio in termini di cassa. 195. I criteri generali e le modalità di erogazione del compenso di cui al comma 193 e del fondo di cui al comma 196 sono definiti con contrattazione decentrata a livello nazionale, sulla base della produttività raggiunta dall'ufficio di appartenenza e degli obiettivi assegnati. 196. Ai fini della perequazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze alimentato mediante le risorse conseguibili in attuazione di quanto previsto dall'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 197. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di mobilità del personale, il Ministero delle finanze predispone annualmente un programma di mobilità interna volta a favorire la rotazione di quote di dirigenti e di personale con funzioni di accertamento, nonché a garantire una razionale distribuzione del personale sul territorio nazionale. 198. Al personale trasferito ai sensi del comma 197 si applicano le disposizioni concernenti l'indennità di missione prevista per i magistrati trasferiti d'ufficio, di cui all'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché le disposizioni concernenti il diritto al trasferimento del coniuge convivente di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100. 199. Ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria assegnati o trasferiti in conformità al programma di cui al comma 197 ed al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio sono concessi, con priorità rispetto agli altri aventi diritto, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato il cui canone è determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni. 200. Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è autorizzato ad acquistare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando, fino ad un massimo di 500 miliardi di lire, le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo stesso, immobili ad uso abitativo da attribuire in via esclusiva mediante concessione ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti ai sensi del comma 197. Per l'acquisto e la gestione degli immobili il fondo di previdenza può avvalersi degli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, individua le località in cui devono essere acquisiti gli immobili in relazione alle esigenze degli uffici ed alle difficoltà di destinazione del personale. 201. Le disposizioni di cui al comma 200 si applicano qualora non sia possibile provvedere all'esclusione dai programmi di dismissione di beni immobili dello Stato, ad uso abitativo, non occupati, nelle località individuate ai sensi del medesimo comma 200. Detta esclusione deve essere disposta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri competenti. 202. Gli immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e dall'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568 e successive modificazioni, sono attribuiti in via prioritaria mediante concessione al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio. 203. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati la tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, le modalità di pagamento del canone, le cause di cessazione dall'assegnazione e gli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile. 204. I canoni relativi agli alloggi di cui ai commi 200 e 202 sono determinati ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni. 205. Fermi restando i compiti e le finalità della commissione prevista dall'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale dell'Amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'attività di controllo nonché di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari, determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai seguenti criteri generali: a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero delle finanze; b) l'accesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale è indirizzato il corso; c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla lettera b) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella cui sono indirizzati i corsi, salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale, in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianità di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con una anzianità di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre; d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie di diritto tributario, diritto amministrativo e ragioneria; e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti ad una prova di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale è indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori; f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro per la funzione pubblica d'intesa con il Ministro delle finanze. 207. Il decreto con il quale l'Amministrazione finanziaria procede all'inquadramento alla qualifica superiore del dipendente, che ha superato il corso con esito favorevole, contiene anche l'indicazione dell'ufficio presso il quale il dipendente assume servizio a pena di decadenza dalla qualifica di nuovo inquadramento. 208. Per l'Amministrazione finanziaria, dalla data di approvazione della prima graduatoria del corso di cui al comma 207, decorre il termine di sessanta giorni per l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 57, comma 6. 209. L'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, è sostituito dal seguente: <<Art. 5. -- 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. 2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non è ammessa per più di due volte, ancorchè non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con un punteggio non inferiore a 26/30. 3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. 4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado. 5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento ed il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonché di funzioni di comando di elevato impegno. 6. Le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. Il concorso di cui al comma 1 è indetto alla data del 1° gennaio, con decreto del Ministro delle finanze. 8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresì la composizione delle predette sottocommissioni. 9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge>>. 210. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalità per lo svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefìci di carriera previsti dall'art. 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dal comma 209 del presente articolo. 211. La legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 212. Il Ministro delle finanze è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo della guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo appuntati e finanzieri, un contingente di finanzieri ausiliari tratti dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla-osta dalle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo della guardia di finanza. 213. L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa. 214. Il servizio dei finanzieri ausiliari è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito. 215. I finanzieri ausiliari sono assegnati ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego deve tenersi conto del loro particolare grado di addestramento. 216. I finanzieri ausiliari sono soggetti alle norme del relativo stato giuridico dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, nonché alle norme di servizio previste per gli appartenenti a tale Corpo. 217. I finanzieri ausiliari assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia tributaria al compimento del quarto mese di servizio e, con la medesima decorrenza, è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per i Carabinieri ausiliari. 218. I finanzieri ausiliari sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 3 agosto 1961, n. 833. 219. All'atto di collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria di anni quattro, previo completamento dei corsi di istruzione e di addestramento previsti per i finanzieri. Tale seconda facoltà può essere esercitata, ricorrendone i presupposti di lodevole servizio. Il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora i finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro. 220. Il Ministro delle finanze può in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i finanzieri ausiliari dal servizio nel Corpo della guardia di finanza con provvedimento motivato. I finanzieri ausiliari esonerati vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva. 221. Per una più incisiva attività di contrasto all'evasione fiscale e per ripianare vacanze organiche del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della guardia di finanza, previsto dalla tabella E allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, il Corpo della guardia di finanza, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo, è autorizzato ad indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati agli ufficiali di complemento laureati, di età non superiore a trenta anni, che: a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza; b9 siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari; c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo. 222. I concorsi di cui al comma 221 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, senza elevazione dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi pubblici e con l'applicazione delle disposizioni e modalità contenute nell'art. 4, commi 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, della legge 28 giugno 1986, n. 338, concernenti i concorsi straordinari di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso art. 4. 223. Alla legge 26 febbraio 1974, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma dell'art. 1: 1) dopo le parole <<concorso per titoli>> sono aggiunte le seguenti: <<ed esami>>; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) siano in possesso dei diplomi di laurea che il Ministro delle finanze indica con proprio decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.>>; b) all'art. 2: 1) al primo comma, dopo le parole <<norme di svolgimento>> sono inserite le seguenti: <<, la ripartizione dei posti, se necessaria, tra le categorie, specialità e specializzazioni, indicate nei bandi di concorso>>; 2) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: <<Ai titoli non può, in ogni caso, essere attribuito un punteggio superiore ad un terzo del punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato. Gli esami di cui al secondo comma dell'art. 1 consistono nella somministrazione di test culturali ed intellettivi idonei ad accertare che i candidati siano in possesso di qualità adeguate al ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati>>. 224. All'art. 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra: <<1.146.600>> è sostituita dalla seguente: <<1.166.000>>. 225. Per l'anno 1996, in attuazione dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si provvede all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto garantendo una adeguata presenza della raccolta nei comuni ove la domanda può essere più significativa, al fine di conseguire il maggior gettito erariale di lire 1.500 miliardi. 226. Gradualmente, fino al 10 per cento, le nuove concessioni possono essere attribuite a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali. 227. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il comitato generale per i giochi, procede ad incrementare la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali e ad estrazione istantanea attraverso l'istituzione di eventuali canali aggiuntivi. 228. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'art. 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la raccolta delle giocate del lotto e dei concorsi pronostici deve essere effettuata direttamente presso le ricevitorie a ciò espressamente autorizzate, non essendo ammessa alcuna forma di intermediazione. 229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie. 230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 229.
231. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le quote dell'introito derivante dall'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa di nuova istituzione, al netto dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, della quota attribuita al concessionario e degli oneri di diretta imputazione del concedente, spettanti allo Stato e al CONI. Dette quote sono destinate, per almeno il 50 per cento, d'intesa con le regioni e le province autonome, a favorire la diffusione dell'attività sportiva nel Paese, attraverso interventi sulle infrastrutture sportive, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale.
232. Ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato trasferiti nei ruoli del Ministero delle finanze in conseguenza dell'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, è attribuito un assegno personale non pensionabile e non rivalutabile, pari all'eventuale differenza tra il trattamento accessorio complessivo in godimento all'atto del passaggio ed il trattamento accessorio complessivo spettante nella nuova posizione.
233. L'assegno personale di cui al comma 232 è conservato fino al riassorbimento a seguito di futuri aumenti delle predette quote di retribuzione accessoria.
234. Ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccati presso il Ministero delle finanze, in attesa del trasferimento previsto al comma 232, è corrisposto il trattamento accessorio complessivo fruito prima del distacco.
235. All'onere derivante dall'applicazione del comma 232 si provvede annualmente utilizzando le disponibilità del capitolo 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella misura resa necessaria dal numero delle unità che transitano alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria.
236. La somma di cui al comma 235 dovrà essere versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ai fini della sua iscrizione al capitolo 1027 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per ciascun anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
237. Gli enti pubblici e le persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza obbligatoria e che riscuotono i fondi destinati per legge all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) ed all'Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), ad eccezione dell'INPS e dell'INAIL per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 e successive modificazioni, provvedono a trasferire detti fondi, riscossi fino al 31 marzo 1979, al Ministero del tesoro -- Ragioneria generale dello Stato -- Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. I fondi riscossi successivamente alla predetta data del 31 marzo 1979 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'Erario. 238. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas accerta entro il 30 aprile 1996 la sussistenza dei presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, verificando la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi con quelli definiti dall'art. 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Qualora entro tale data l'Autorità non abbia provveduto ai relativi accertamenti provvede entro i successivi sessanta giorni il Ministro del tesoro. 239. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare per gli anni 1996, 1997 e 1998, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno adottate misure selettive di riduzione di spesa in misura complessiva non inferiore a lire 5.285 miliardi per l'anno 1996, a lire 3.500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 3.500 miliardi per l'anno 1998. Tali importi sono iscritti ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 240. Gli incrementi al sovrapprezzo termico di cui al capitolo II, punto 1, lettere A e B, del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 1986, dopo che il CIPE avrà accertato l'avvenuto conseguimento delle finalità dello stesso provvedimento, sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il CIPE provvede all'accertamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 241. Le entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo e gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti da emanare ai sensi del comma 239 sono destinati all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. 242. Qualora il fabbisogno di cassa indicato nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno 1996, di cui all'art. 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, risulti superiore a quello previsto dalla relazione previsionale e programmatica per il medesimo anno 1996, il Governo promuove, entro il 15 maggio 1996, provvedimenti selettivi di riduzione di spesa volti a ricondurre il fabbisogno medesimo nei limiti programmati. 243. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione. 244. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

Allegato 1

(Sono omessi gli allegati).