Legge 24 ottobre 1996, n. 556

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributari"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996



Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio 1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13 luglio 1995, n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18 settembre 1995, n. 382, 27 ottobre 1995, n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicembre 1995, n. 542, 16 gennaio 1996, n. 17, 16 gennaio 1996, n. 18, 26 febbraio 1996, n. 75, 15 marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996, n. 126, 15 marzo 1996, n. 127, 26 aprile 1996, n. 211, e 22 giugno 1996, n. 329. Restano, altresí, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996, n. 263, e 17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996.


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA

Art. 1.
Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche' disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.

1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

2. All'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio ( 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1996";
b) al comma 3, lettere b) e d), le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";
c) al comma 4, lettera e), le parole: "15 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";
d) al comma 5-bis, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; al secondo periodo, le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996", al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996".

2-bis. L'articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' abrogato.

3. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole "30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1996".

4. Il comma 16-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' abrogato.

5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 29 dicembre 1995.

6. All'articolo 1-bis, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "8-bis" sono sostituite dalle seguenti: "8-ter".

Art. 2.
Societa' di comodo

1. All'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente lo scioglimento agevolato delle societa' di comodo, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995".

Art. 3.
Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresi' ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalita' di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Disposizioni in materia di ICI

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1995".

3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e' fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno.

Art. 5.
Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilita' speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalita' previste al comma 2.

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario.

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.

Art. 6.
Proroga del termine per la chiusura della partita IVA

1. Il termine di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condizioni, anche i contribuenti che, avendo gia' chiuso la partita IVA alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-nonies o non hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualita' per le quali operano le disposizioni del medesimo articolo 2- nonies.

2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonche' quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997.

Capo II
DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 7.
Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attivita' di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresi', sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;". Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: "del controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dei controlli", e dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera: " d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.";
b) (soppressa);
c) nell'articolo 11 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.".

2. (Soppresso).

3. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' determinata con decreto del Ministro delle finanze.

4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la possibilita', nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con universita', enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attivita' didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

5. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 4 partecipa altresi', su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

6. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6-bis. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "lettere a) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), d), e g) , con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo". All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "lettere a) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) d) e g) , con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo".

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997.

7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal quale le compagnie di assicurazione sono tenute ad effettuare l'esazione della tassa sugli autoveicoli, e' differito fino al 31 dicembre 1997.

Art. 8.
Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non puo' assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non puo' dirigere dipartimenti, direzioni centrali, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non puo' svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non puo' far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non puo' far parte delle commissioni tributarie ne' puo' esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

3. Nell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: "trasferiti" sono inserite le seguenti: ", anche in soprannumero,".

Art. 9.
Gestioni fuori bilancio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attivita' di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attivita' di protezione sociale, sono disciplinati le modalita' esecutive delle stesse attivita' e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Art. 10.
Fondi previdenziali

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonche' gli enti con finalita' assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 11.
Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: "deciso" e' sostituita dalla seguente: "definito" e nel secondo periodo le parole: "sentenza pubblicata" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento emesso";
b) all'articolo 43, dopo il comma 8, e' inserito il seguente: " 8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonche' su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.";
c) all'articolo 45, comma 2, le parole: "i due mesi successivi al completamento delle nomine" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 1996";
d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.".

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado dal 15 gennaio 1993 e fino al 17 marzo 1996 sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l'ordine derivante dall'anzianita' nella funzione.

3. A decorrere dal 1 aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli elenchi previsti nell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione degli elenchi, il presidente ha facolta' di delegare altro magistrato facente parte dell'ufficio ed e' coadiuvato da almeno due impiegati con qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Almeno sei mesi prima del verificarsi della vacanza, ovvero al verificarsi della stessa, il presidente della corte di appello o del tribunale richiede, rispettivamente, al sindaco del capoluogo di regione o di provincia di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda ai sensi del citato articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Art. 12.
Modifiche alla disciplina sul processo tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: "riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "di valore inferiore a 5.000.000". Dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.";
b) all'articolo 15 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 2-bis . Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza";
c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: "preventivo" e' sostituita dalla seguente: "conciliativo";
d) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Conciliazione giudiziale). - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. Il tentativo di conciliazione puo' essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalita' di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

4. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non da' luogo alla restituzione delle somme gia' versate all'ente impositore.";
d-bis) all'articolo 50, le parole: "Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5", sono soppresse;
e) (soppressa);
f) all'articolo 69, comma 1, le parole: "al pagamento di somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: "o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15";
g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale da' comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente puo' effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.";
h) all'articolo 71, comma 1, le parole: "l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602," e le parole: ", l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 202" sono soppresse;
i) all'articolo 72, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalita' e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.";
l) all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: "allo stesso organo", inserire le seguenti: ", nonche' alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, e' stato depositato il solo dispositivo della decisione,".
1-bis. Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' premesso il seguente: "Il ricorso contro il ruolo ai cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione".
1-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo, il comma 4 e' inserito il seguente:
" 4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, puo' disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione puo' essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione".

2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilita', il possesso dei requisiti richiesti.

3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali e' stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, la decisione e' depositata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, e' inserito il seguente:
"196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze, e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attivita' di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma e' effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attivita', in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze".

5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 485, e' soppresso il comma 4.

Art. 13.
Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 172 le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";
b) nel comma 173 le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";
c) nel comma 175 le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.