Regio Decreto 30/10/1933 n° 1611

... omissis...
TITOLO III.

Assunzione da parte dell'avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati.

Art. 43.

L'avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizioni di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio Decreto.
... omissis...