Decreto Ministeriale 28 aprile 2000, n. 158
(in Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2000, n. 139)
Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente dalle imprese di credito.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica:
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'art.
17, comma 3;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte
in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema
degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale,
con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è
stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di
specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una
specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui,
in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate,
è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito»;
Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente
regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo
nazionale del 28 febbraio 1998;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli
interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle
professionalità, l'opportunità di dare priorità ai finanziamenti di
programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti
comunitari;
Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di
priorità farebbe venire meno i criteri di precedenza e turnazione,
così come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto
collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Costituzione del Fondo.
1. E' istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito».
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale,
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n.
477.
Art. 2.
Finalità del Fondo.
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei
lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi
creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i
contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i
relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione
con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi
dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di
riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di
attività o di lavoro:
a ) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalità;
b ) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione.
Art. 3.
Amministrazione del Fondo.
1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da
cinque esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle
organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale
del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del
Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza
in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, nonchè da due rappresentanti
con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la
validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette
componenti del comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i
propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio sindacale dell'INPS, nonchè il direttore generale
dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina
non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui
durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque
causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla
loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente
designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1
provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla
base di criteri di rotazione.
Art. 4.
Compiti del Comitato amministratore del Fondo.
Il comitato amministratore deve:
a ) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio
di indirizzo e vigilanza dell INPS i bilanci annuali della gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b ) deliberare gli interventi in conformità alle regole di
precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'art. 9;
c ) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del
settore del credito, la misura del contributo addizionale di cui
all'art. 6, comma 1, lettera b ) nonchè la misura, espressa in
termini percentuali, dei contributo straordinario di cui all'art. 6,
comma 3;
d ) deliberare le sospensioni ai sensi dell'art. 6, comma 4;
e ) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione
delle prestazioni nonchè sull'andamento della gestione, studiando e
proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del
Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
f ) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di
contributi e prestazioni;
g ) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di
amministrazione dell'INPS;
h ) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di
non cumulabilità di cui all'art. 11.
Art. 5.
Prestazioni.
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente
articolo 2, comma 1:
a ) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con
gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione
vigente;
b ) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al
reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione
correlata di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996,
riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi
di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su richiesta
del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad
un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato
secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28
febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione
correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse
avvenuta in forma rateale.
2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito di un
periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, i soggetti di cui all'art. 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono
erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo
di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla
maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che
maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o
inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si
dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente
comma 1, lettera b ), dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria.
Art. 6.
Finanziamento.
1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a ), è
dovuto al Fondo:
a ) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a
carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori,
calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di
tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b ) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a ), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%,
calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a ), con
l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le
retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che
fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico
al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello
0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione
degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a ).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b ), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo
straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali
dal comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera c ),
relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli
assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura
degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello
0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai
sensi dell'art. 4, lettera d ), in relazione al conseguimento di
dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di
prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.
5. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno
dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto
fabbisogno.
6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni
conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato
amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione
liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a
copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni
previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di
previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di
lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità
non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non
risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma,
sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso
l'assicurazione generale obbligatoria.
8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di
ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente
corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a
titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a ), al
netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal
Fondo.
9. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato
amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario
allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque
essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione
della gestione del Fondo.
10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel
termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la
liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del
fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla
data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato
generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare
all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti,
sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri
contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonchè il
rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio
approvato.
Art. 7.
Accesso alle prestazioni.
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:
a ) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a ),
punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per
i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b ) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a ),
punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per
i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale,
ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonchè di
quelle legislative laddove espressamente previste;
c ) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b ),
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge
previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì
subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al
comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale
siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b ) e
c ), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle
normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni
di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli
occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c ), si
può accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a ), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a ), punto
2) e lettera b ), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono
accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di
contratto applicabili alla categoria.
Art. 8.
Individuazione dei lavoratori in esubero.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, legge 23
luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai
fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto
il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto
di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver
diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia
diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini
dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma
1, lettera b ), avviene adottando in via prioritaria il criterio
della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza,
ovvero della maggiore età.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei
lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al
numero degli esuberi, si favorisce in via preliminare, la
volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle
condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse
superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui
sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di
famiglia.
Art. 9.
Criteri di precedenza e turnazione.
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni
ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a ), punti 1) e 2),
avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del
principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1,
formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati
all'art. 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base
trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del
Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a
dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a ), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun
trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei
contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento,
tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a ), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a ), punti 1) e 2),
l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari
versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri
di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi
dell'art. 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4,
la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a ), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di
lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro,
aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a ), punti 1) e 2), e che abbiano
conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo,
possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad
ulteriori forme di intervento, al rimborso totale o parziale, delle
prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi
fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di
restituzione.
Art. 10.
Prestazioni: criteri e misure.
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a ), punto 1), il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda
percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli
appositi fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione
temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a ), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui
pro-capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai
lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del
reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di
sostegno previsti dalla legislazione vigente secondo criteri e
modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria,
in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione
che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione
dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun
tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta
comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di
diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro,
l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le
giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L.
1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile
dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde
mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa
tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la
retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto
ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario
è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un
massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per
ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale
dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di
sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a ), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o
le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere
superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di
vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo
triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e
ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al
comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali
nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima
mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune:
1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno
ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore
durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b ), il Fondo eroga
un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a ) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti
importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di
anzianità;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
b ) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti
importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione
correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti
per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno
straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata è
corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per
la decorrenza della pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle
prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di
orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a ), punto 2), e per i periodi di erogazione
dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b ), compresi tra la cessazione del rapporto di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità
contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di
anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il
conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di
anzianità, e per la determinazione della sua misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di
lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonchè
per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il
sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui
al comma 7.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonchè per i periodi
di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito,
sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a
carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata
sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla
relativa indennità sostitutiva, nonchè, in particolare per i
lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali
ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o
soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso
sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, semprechè
abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta
agli assegni suindicati una indennità una tantum , di importo pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi
i benefici.
Art. 11.
Cumulabilità della prestazione straordinaria.
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri
soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri
soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi
quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonchè dei
fondi comuni e servizi di investimento, che svolgono attività in
concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio
l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1,
cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonchè il versamento dei contributi figurativi.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili
entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune richiamato all'art. 10, con i redditi da lavoro dipendente,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente
riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi
da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti
avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di
lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione
del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo
eccedente il predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di
redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare
variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore
dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno
straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di
lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonchè la cancellazione della contribuzione correlata di
cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.
Art. 12.
Trasferimento di rapporti attivi e passivi.
Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti
attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai
sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il
contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al «Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e delia
riconversione e riqualificazione professionale del personale del
credito», il quale assume in carico le residue prestazioni previste
dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile,
anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
Art. 13.
Contributi sindacali.
Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario
di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi
sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza
stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con
cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la
sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di
rinuncia al preavviso di cui all'art. 10.
Art. 14.
Scadenza.
Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito», disciplinato dal presente
regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura
prevista dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10.
Art. 15.
Norme finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si
applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del 27 novembre 1997, n. 477.