DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2000, n. 115

 

Regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(In GU n. 108 del 11-5-2000; in vigore dal: 26-5-2000)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                Visto l'articolo 87 della Costituzione;

                Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell'attività  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;

                Visto  il  regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

                Visto  il  regio  decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

                Vista   la   legge  22 dicembre  1957,  n.  1293,  ed  il  relativo regolamento  di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica  14 ottobre  1958,  n.  1074,  e  successive  modifiche ed integrazioni,  sull'organizzazione  dei  servizi  di  distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

                Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

                Visto  l'articolo  13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la  delega  al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

                Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio 1998, n. 233, concernente l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;

                Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

                Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

                Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

                Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999;

                Visto il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari;

                Rilevato che  nei  citati  pareri  il  Consiglio  di  Stato  e  le competenti   commissioni   parlamentari   invitano l'amministrazione proponente a valutare  l'opportunità di  procedere quanto meno all'accorpamento  della  direzione centrale del personale e di quella amministrativa  e dei sistemi informativi in una unica struttura, che dunque si affiancherebbe ad una seconda direzione centrale competente in materia di concessioni amministrative;

                Ritenuta  l'opportunità,  allo stato, di dare in ogni caso vita ad una  disciplina  organizzatoria  che contempla, oltre all'ufficio del direttore generale, tre direzioni centrali, tenuto conto dell'urgenza di procedere  subito,  in  conseguenza  delle  ridotte competenze, a diminuire  da  nove  a  cinque  le  posizioni di livello dirigenziale generale, e questo nell'ottica  dell'immediato  conseguimento  di una maggiore efficienza ed economicità della struttura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

                Considerato, altresì, che il suggerimento del Consiglio di Stato e delle  competenti commissioni parlamentari sarà recepito nel momento in  cui  si  procederà  agli ulteriori interventi normativi volti al definitivo   riassetto   organizzativo  dell'intero  Ministero  delle finanze,  quale  prefigurato dagli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo  30 luglio  1999, n. 300, ed in particolare dall'articolo 73;

                Considerato   che   i  suggerimenti  delle  competenti  commissioni parlamentari  concernenti  la  introduzione di disposizioni dirette a riqualificare il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed  a definire il patrimonio dell'Amministrazione medesima, alla luce del  trasferimento  di parte dello stesso all'Ente tabacchi italiani, non  possono  essere  accolti  con  il presente regolamento in quanto esorbitanti  il  potere normativo attribuito al Governo dall'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400;

                Considerato   che   l'indicazione   delle   competenti  commissioni parlamentari  concernente  la introduzione di strumenti idonei ad una puntuale  verifica  dell'attività  svolta  dall'Amministrazione  dei monopoli  di  Stato,  al  fine  di  disporre  di  elementi  utili per aumentare  il  livello  di produttività, appare già soddisfatta dal contenuto della direttiva del Ministro delle finanze adottata in data 22 giugno 1998;

                Considerato che l'attribuzione delle attività del recupero dei crediti in esecuzione di sentenze di condanna e risarcimento di danno erariale  alla  direzione  centrale  per  gli  affari  generali ed il personale, non e' incompatibile con le altre attività demandate alla stessa  direzione  centrale  e  che  ciò  permette di realizzare una bilanciata  ripartizione  delle  funzioni  tra  le direzioni centrali dell'Amministrazione  dei  monopoli di Stato, avuto anche riguardo al personale alle stesse assegnato;

                Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

                Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto  con i Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

 

E m a n a

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Ambito della disciplina

                1.  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, di seguito denominata Amministrazione autonoma, e' ordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

 

Art. 2.

Uffici di livello dirigenziale generale

                1.  Il direttore generale coordina  l'attività  degli uffici di livello  dirigenziale  generale, impartisce  direttive  per  il buon andamento  complessivo  dell'attività  amministrativa  riferisce  al Ministro e  vigila su tutti i servizi dell'Amministrazione autonoma, avvalendosi di un dirigente generale con incarico di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

                2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione autonoma sono i seguenti:

a)      direzione centrale per gli affari generali ed il personale;

b)      direzione  centrale  amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati;

c)      direzione centrale per le concessioni amministrative.

 

Art. 3.

Direzione centrale per gli affari generali ed il personale

                1.  La  direzione  centrale per gli affari generali ed il personale svolge le seguenti funzioni:

a)      cura gli affari generali, le relazioni sindacali, le relazioni con il pubblico nonché i rapporti con l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

b)      cura  i  rapporti  e  il  collegamento con gli altri organismi nazionali,  comunitari e internazionali, per le materie di competenza dell'Amministrazione autonoma;

c)      emana  le disposizioni applicative in esecuzione di normative legislative  e  regolamentari  nonché  dettate  dalla contrattazione collettiva per tutte le materie di carattere generale;

d)      cura le attività per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, i rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello Stato, le istruttorie tecnico-giuridiche  per  la  predisposizione  degli  schemi  di  atti normativi e gli elementi di risposta ad interpellanze  ed interrogazioni  parlamentari,  gli  atti  concernenti giudizi civili, penali ed amministrativi riguardanti l'Amministrazione autonoma;

e)      provvede  all'amministrazione  e  alla  gestione del personale sotto  il  profilo dello stato giuridico, del trattamento economico e di quello previdenziale;

f)       provvede  all'acquisizione  di  beni  e  servizi occorrenti al funzionamento dell'Amministrazione autonoma;

g)      cura  il recupero dei crediti in esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale.

 

Art. 4.

Direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati

                1.  La  direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati svolge le seguenti funzioni:

a)      cura i servizi di contabilità generale delle entrate e delle spese anche ai fini della redazione del bilancio autonomo dell'Amministrazione, del consuntivo finanziario e del conto patrimoniale;

b)      cura  gli  adempimenti  connessi all'esercizio della vigilanza sull'Ente tabacchi italiani;

c)      cura  il  servizio  statistico  in collegamento con l'Istituto nazionale di statistica;

d)      controlla  i rendiconti amministrativi degli uffici centrali e periferici;

e)      cura l'organizzazione, il funzionamento e lo sviluppo dei servizi informativi automatizzati dell'Amministrazione autonoma;

f)       cura la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;

g)      cura le trattazioni relative alle concessioni sui beni demaniali affidati all'Amministrazione autonoma;

h)      cura  la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e le attività relative alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

 

Art. 5.

Direzione centrale per le concessioni amministrative

                1.  La  direzione centrale per le concessioni amministrative svolge le seguenti funzioni:

a)      cura l'attività provvedimentale per il rilascio delle concessioni  amministrative  nel  settore  della vendita dei tabacchi lavorati per il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

b)      predispone  la  disciplina  in materia di istituzione e regime dei  depositi  fiscali  di  tabacchi  lavorati e di controlli sulla circolazione   dei  tabacchi  lavorati  in  sospensione  d'imposta  e assicura   la   fornitura dei  contrassegni  di  legittimazione  ai produttori nazionale ed esteri;

c)      cura  l'istruttoria  per le autorizzazioni all'istituzione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati;

d)      vigila  sui  depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla la  regolarità  dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli stessi depositi;

e)      controlla  la  conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura;

f)       cura l'attività provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato e controlla  lo svolgimento del gioco stesso;

g)      cura l'organizzazione e lo svolgimento delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea;

h)      cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e l'aggiornamento della stessa tariffa;

i)        cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi, l'accertamento e la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, nonché la vigilanza sul consorzio industrie fiammiferi;

a)      dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati,assicurando l'organizzazione ed il controllo della connessa attività presso gli uffici periferici.

 

Art. 6.

Uffici di livello dirigenziale non generale

                1.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto ministeriale sono definiti i compiti delle unita'  dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2, seguendo il criterio  di  accorpare  le  funzioni  omogenee e di eliminare le duplicazioni.

 

Art. 7.

Dotazioni organiche

                1.   Le  dotazioni  organiche  dell'Amministrazione  autonoma  sono rideterminate in conformità all'allegata tabella  A.  Per  le assegnazioni  si utilizza il personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

 

Art. 8.

Verifica periodica dei risultati

                1.  La verifica periodica dei risultati nell'ambito dell'Amministrazione  autonoma  e'  effettuata secondo il sistema dei controlli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

Art. 9.

Revisione degli uffici e delle piante organiche

                1.  La  definizione  degli  uffici  e  delle dotazioni organiche e' soggetta  a  revisione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 10.

Abrogazioni

                1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  6  sono  abrogate  le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:

a)      articolo unico della legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

b)      articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

c)      decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997;

d)      decreto del Ministro delle finanze 18 aprile 1991.

                Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 7 febbraio 2000

                                CIAMPI

                                D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei Ministri

                                Visco, Ministro delle finanze

                                Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

                                Bassanini,  Ministro  per  la  funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000

Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 26

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'AMMINISTRAZIONE

AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

 

Dirigente di prima fascia

   5

Dirigente di seconda fascia

  23

Nona qualifica

  41

Ottava qualifica

 121

Settima qualifica

 189

Sesta qualifica

 446

Quinta qualifica

 287

Quarta qualifica

 221

Terza qualifica

  67

 

---

Totale

1400

 

 

Note al testo (a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

 

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, dellalegge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

"Art.  17 (Regolamenti). - 4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti  emanati  ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro   competente   d'intesa   con  il  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  e con il Ministro del tesoro, nel rispetto   dei   principi  posti  dal  decreto  legislativo 3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione    degli    uffici    di    livello dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione    e    revisione    periodica   della consistenza delle piante organiche;

e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali generali".

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

"Art.  87. - 1. Il  Presidente  della  Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

2. Puo' inviare messaggi alle Camere.

3. Indice  le elezioni delle nuove Camere e ne fissa laprima riunione.

4. Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

5. Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

6. Indice  il  referendum  popolare  nei  casi previsti dalla Costituzione.

7. Nomina,  nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

8. Accredita  e  riceve  i  rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

9. Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede  il Consiglio  supremo  di  difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

11. Puo' concedere grazia e commutare le pene.

12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

- Per  il  testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in nota al titolo.

- Il  regio  decreto-legge  8 dicembre  1927,  n. 2258, convertito  nella  legge  6 dicembre  1928,  n.  3474, reca l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

- Il  regio  decreto  29 dicembre  1927, n. 2452, reca: "Determinazione    delle    facolta'   dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato e delle attribuzioni del consiglio  di  amministrazione  e  del  direttore  generale dell'Amministrazione stessa.

- La  legge  22 dicembre  1957,  n.  1293, e successive modificazioni,   reca:   "Organizzazione   dei  servizi  di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, reca: "Approvazione  del  regolamento  di  esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".

- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca: "Delega al Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

- Il  decreto  legislativo 9 luglio 1998, n. 283, reca: "Istituzione dell'Ente tabacchi italiani".

- Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di monitoraggio  e  valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Gli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", sono inseriti nel titolo V, capo II,  relativo  alla  riforma  del  Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale. In particolare, si riporta il testo dell'art. 73:

"Art.  73  (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con decreto  ministeriale  puo' essere costituita, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il Ministro  al  fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese  si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Il Ministro delle  finanze  provvede  con  propri decreti  a  definire  e  rendere  esecutive  le  fasi della trasformazione.

3. Entro  il  termine di sei mesi dalla data di entrata in   vigore   del  presente  decreto  legislativo,  vengono nominati  il  direttore  e i comitati direttivi di ciascuna agenzia.  Con  propri  decreti  il  Ministro  delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.

4. Il  Ministro  delle  finanze  stabilisce  le  date a decorrere  dalle  quali  le  funzioni svolte dal Ministero, secondo  l'ordinamento  vigente,  vengono  esercitate dalle agenzie.  Da  tale  data  le  funzioni  cessano  di  essere esercitate dai dipartimenti del Ministero.

5. Il  Ministro  delle  finanze  dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze.

7. Con  l'entrata  in  vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto  legislativo  e,  in particolare,  quelle  del  regio  decreto-legge  8 dicembre 1927,  n.  2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto  legislativo  26 aprile  1990, n. 105, e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358,  e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da  9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive integrazioni e modifiche".

Note all'art. 2:

- Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

"Art.  19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 10. I dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata  la titolarita' di uffici  dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice  delle  amministrazioni  che  ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per  l'utilizzazione  dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3".

Nota all'art. 5:

- La  legge  18 gennaio  1994,  n. 50, reca: "Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati".

Nota all'art. 7:

- Si  riporta  il  testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283:

"Art.  4  (Personale).  -  1. Dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, il personale gia' appartenente all'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e addetto  alle  attivita'  di  cui  all'art.  1, comma 2, e' inserito   in  un  ruolo  provvisorio  ad  esaurimento  del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente  nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attivita'  dell'Ente  medesimo. Il predetto personale, in  tutto  o  in  parte,  viene progressivamente trasferito all'ente    in    base   ai   fabbisogni   previsti   dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e  commerciali  e  i  processi  di  ristrutturazione di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il rapporto di lavoro del personale  dipendente dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato edalla  contrattazione  collettiva  di  settore,  anche  per quanto  riguarda  l'istituzione  di  fondi complementari di previdenza,  il  cui  finanziamento e' stabilito in sede di contrattazione  collettiva, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo   21 aprile   1993,  n.  124,  come  modificato dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il  trattamento  economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive modifiche, continua ad applicarsi ai dipendenti  dell'Ente  fino  alla  stipulazione  del  primo contratto collettivo di lavoro.

4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di  ristrutturazioni  aziendali  eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente  in  societa'  per  azioni,  ha diritto di essere riammesso,  su  domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione  finanziaria,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 232,  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549, come modificato  dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996,   n.   556,   e   in   quelli   di   altre  pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene  presentato  un piano di utilizzazione del personale.

La  riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai  sensi  dell'art.  12,  comma 1, lettera s), della legge 15 marzo  1997,  n.  59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche  conseguenti  all'esercizio  della  facolta'  di chiedere  la  riammissione,  l'onere  economico relativo al personale  interessato  resta  a  carico  dell'ente o delle societa' derivate.   Al   predetto personale vengono riconosciute  l'anzianita' corrispondente al servizio prestato e  la  posizione economica che avrebbe conseguito presso   l'amministrazione   finanziaria   se   non   fosse transitato nell'Ente o nelle societa'.

5. Al  personale  del  ruolo  ad  esaurimento di cui al comma 1,  all'atto  della  trasformazione  in  societa' per azioni, nonche' al personaleavente titolo alla riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni richiamate  nello  stesso  comma 4 e quelle sulla mobilita' previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio   1993,  n.  29,  come  modificato  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

6. Al  personale  dichiarato  in  esubero  e  che abbia almeno  trenta  anni  di  anzianita'  contributiva o almeno cinquantotto  anni  di  eta'  e quindici anni di anzianita' contributiva  si  applicano  gli  istituti  in  materia  di sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di cui  all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. L'Ente   puo'   adottare  misure  di  incentivazione economica  volte  a  favorire la riduzione del numero degli eventuali   esuberi,   con   il   consenso  dei  lavoratori interessati.

 8. In  sede  di  prima  applicazione  non  puo'  essere attribuito   al   personale   in  servizio  un  trattamento giuridico  ed  economico  meno favorevole di quello ad esso spettante  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto.

9. Al  personale  in  servizio  alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  continuano  ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data.

10. Al  personale  interessato ai processi di mobilita' di   cui  al  comma 4  si  applica  l'art.  6  della  legge 29 dicembre   1988,  n.  554,  con  le  relative  norme  di attuazione.

11. Al  personale trasferito all'Ente e successivamente alle  societa'  private si applica altresi' quanto previsto dall'art.  34  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  come  sostituito  dall'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione   economica,   sono   stabiliti   criteri  e modalita'  per  i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

Nota all'art. 8:

- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, vedasi in note alle premesse.

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

"Art.  6  (Organizzazione  e  disciplina degli uffici edotazioni  organiche).  -  3. Per  la  ridefinizione  degliuffici    e    delle   dotazioni   organiche   si   procedeperiodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti   necessario   a   seguito  di  riordino,  fusione, trasformazione    o   trasferimento   di   funzioni.   Ogni amministrazione  procede  adottando  gli  atti previsti dal proprio ordinamento".

Note all'art. 10:

- La   legge   22 dicembre   1959,   n.   1101,   reca:

"Istituzione  della  qualifica  di  vice direttore generale tecnico  e  della  qualifica  di  vice  direttore  generale amministrativo nell'Amministrazione autonoma di monopoli di Stato".

- La   legge   22   dicembre   1957,   n.  1293,  reca: "Organizzazione  dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".

- Il  decreto del presidente dei Consiglio dei Ministri 10 febbraio  1997,  reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche  delle  qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali   e  dei  profili  professionali  del  personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

- Il  decreto del Ministro delle finanze 18 aprile 1991 reca la rideterminazione degli Organi centrali e periferici dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  a livello dirigenziale e relative attribuzioni di servizio.