DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2000, n. 115
Regolamento recante norme
per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a
norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(In GU n. 108 del 11-5-2000;
in vigore dal: 26-5-2000)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell'attività di
Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regio decreto-legge 8
dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474,
istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452,
concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del
direttore generale dell'Amministrazione stessa;
Vista la legge 22 dicembre
1957, n. 1293,
ed il relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074,
e successive modifiche ed integrazioni, sull'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio;
Visto il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 13 della legge
15 marzo 1997, n. 59, concernente la
delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo
9 luglio 1998, n. 233, concernente l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;
Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286;
Sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
del 25 ottobre 1999;
Visto il parere espresso dalle
competenti commissioni parlamentari;
Rilevato che nei
citati pareri il
Consiglio di Stato
e le competenti commissioni parlamentari invitano
l'amministrazione proponente a valutare
l'opportunità di procedere
quanto meno all'accorpamento della direzione centrale del personale e di quella
amministrativa e dei sistemi
informativi in una unica struttura, che dunque si affiancherebbe ad una seconda
direzione centrale competente in materia di concessioni amministrative;
Ritenuta l'opportunità, allo stato, di dare in ogni caso vita ad una disciplina
organizzatoria che contempla,
oltre all'ufficio del direttore generale, tre direzioni centrali, tenuto conto
dell'urgenza di procedere subito, in
conseguenza delle ridotte competenze, a diminuire da
nove a cinque le posizioni di livello dirigenziale generale,
e questo nell'ottica dell'immediato conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità della struttura
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato, altresì, che il
suggerimento del Consiglio di Stato e delle
competenti commissioni parlamentari sarà recepito nel momento in cui
si procederà agli ulteriori interventi normativi volti al
definitivo riassetto organizzativo dell'intero
Ministero delle finanze, quale
prefigurato dagli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ed in particolare dall'articolo 73;
Considerato che
i suggerimenti delle
competenti commissioni
parlamentari concernenti la
introduzione di disposizioni dirette a riqualificare il personale
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed
a definire il patrimonio dell'Amministrazione medesima, alla luce
del trasferimento di parte dello stesso all'Ente tabacchi
italiani, non possono essere
accolti con il presente regolamento in quanto
esorbitanti il potere normativo attribuito al Governo
dall'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Considerato che
l'indicazione delle competenti
commissioni parlamentari
concernente la introduzione di
strumenti idonei ad una puntuale
verifica dell'attività svolta
dall'Amministrazione dei
monopoli di Stato, al fine
di disporre di
elementi utili per
aumentare il livello di produttività,
appare già soddisfatta dal contenuto della direttiva del Ministro delle finanze
adottata in data 22 giugno 1998;
Considerato che l'attribuzione
delle attività del recupero dei crediti in esecuzione di sentenze di condanna e
risarcimento di danno erariale
alla direzione centrale
per gli affari
generali ed il personale, non e' incompatibile con le altre attività demandate
alla stessa direzione centrale
e che ciò permette di
realizzare una bilanciata
ripartizione delle funzioni
tra le direzioni centrali
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, avuto anche riguardo al
personale alle stesse assegnato;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro
delle finanze di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Ambito
della disciplina
1. L'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di seguito denominata
Amministrazione autonoma, e' ordinata secondo le disposizioni del presente
regolamento.
Art.
2.
Uffici
di livello dirigenziale generale
1. Il direttore generale coordina
l'attività degli uffici di
livello dirigenziale generale, impartisce direttive
per il buon andamento complessivo
dell'attività
amministrativa riferisce al Ministro e vigila su tutti i servizi dell'Amministrazione autonoma,
avvalendosi di un dirigente generale con incarico di cui all'articolo 19, comma
10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Gli uffici di livello
dirigenziale generale dell'Amministrazione autonoma sono i seguenti:
a) direzione
centrale per gli affari generali ed il personale;
b) direzione centrale
amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati;
c) direzione
centrale per le concessioni amministrative.
Art.
3.
Direzione
centrale per gli affari generali ed il personale
1. La direzione centrale per gli affari generali ed il
personale svolge le seguenti funzioni:
a) cura
gli affari generali, le relazioni sindacali, le relazioni con il pubblico
nonché i rapporti con l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni;
b) cura i
rapporti e il
collegamento con gli altri organismi nazionali, comunitari e internazionali, per le materie
di competenza dell'Amministrazione autonoma;
c) emana le disposizioni applicative in esecuzione di
normative legislative e regolamentari nonché dettate dalla contrattazione collettiva per tutte le
materie di carattere generale;
d) cura
le attività per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, i
rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura generale
dello Stato, le istruttorie tecnico-giuridiche
per la predisposizione
degli schemi di
atti normativi e gli elementi di risposta ad interpellanze ed interrogazioni parlamentari, gli atti
concernenti giudizi civili, penali ed amministrativi riguardanti
l'Amministrazione autonoma;
e) provvede all'amministrazione e
alla gestione del personale
sotto il profilo dello stato giuridico, del trattamento economico e di
quello previdenziale;
f) provvede all'acquisizione di beni e
servizi occorrenti al funzionamento dell'Amministrazione autonoma;
g) cura il recupero dei crediti in esecuzione delle
decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale.
Art.
4.
Direzione
centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati
1. La direzione centrale
amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati svolge le seguenti
funzioni:
a) cura
i servizi di contabilità generale delle entrate e delle spese anche ai fini
della redazione del bilancio autonomo dell'Amministrazione, del consuntivo
finanziario e del conto patrimoniale;
b) cura gli
adempimenti connessi
all'esercizio della vigilanza sull'Ente tabacchi italiani;
c) cura il
servizio statistico in collegamento con l'Istituto nazionale di
statistica;
d) controlla i rendiconti amministrativi degli uffici
centrali e periferici;
e) cura
l'organizzazione, il funzionamento e lo sviluppo dei servizi informativi
automatizzati dell'Amministrazione autonoma;
f) cura
la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;
g) cura
le trattazioni relative alle concessioni sui beni demaniali affidati
all'Amministrazione autonoma;
h) cura la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili e le attività relative alla sicurezza ed alla tutela della
salute nei luoghi di lavoro.
Art.
5.
Direzione
centrale per le concessioni amministrative
1. La direzione centrale per
le concessioni amministrative svolge le seguenti funzioni:
a) cura
l'attività provvedimentale per il rilascio delle concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per il
tramite degli uffici periferici e per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;
b) predispone la
disciplina in materia di
istituzione e regime dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati e di controlli sulla circolazione dei
tabacchi lavorati in
sospensione d'imposta e assicura
la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionale ed esteri;
c) cura l'istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei depositi fiscali di
tabacchi lavorati;
d) vigila sui
depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla la regolarità
dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli
stessi depositi;
e) controlla la
conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria
in materia di etichettatura;
f) cura
l'attività provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco
del lotto automatizzato e controlla lo
svolgimento del gioco stesso;
g) cura
l'organizzazione e lo svolgimento delle lotterie nazionali, tradizionali e ad
estrazione istantanea;
h) cura
l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e
l'aggiornamento della stessa tariffa;
i)
cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi,
l'accertamento e la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui
fiammiferi, nonché la vigilanza sul consorzio industrie fiammiferi;
a) dirige
il settore del contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di
tabacchi lavorati,assicurando l'organizzazione ed il controllo della connessa
attività presso gli uffici periferici.
Art.
6.
Uffici
di livello dirigenziale non generale
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto ministeriale sono definiti i compiti delle
unita' dirigenziali di livello non
generale nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale di cui
all'articolo 2, seguendo il criterio di accorpare
le funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni.
Art.
7.
Dotazioni
organiche
1. Le dotazioni organiche
dell'Amministrazione autonoma sono rideterminate in conformità
all'allegata tabella A. Per
le assegnazioni si utilizza il
personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.
Art.
8.
Verifica
periodica dei risultati
1. La verifica periodica dei risultati nell'ambito
dell'Amministrazione autonoma e'
effettuata secondo il sistema dei controlli di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art.
9.
Revisione
degli uffici e delle piante organiche
1. La definizione degli
uffici e delle dotazioni organiche e' soggetta a
revisione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art.
10.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6 sono abrogate
le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:
a) articolo
unico della legge 22 dicembre 1959, n. 1101;
b) articolo
1, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
febbraio 1997;
d) decreto
del Ministro delle finanze 18 aprile 1991.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi’ 7 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visco,
Ministro delle finanze
Amato,
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro
per la funzione pubblica
Visto,
il Guardasigilli: Diliberto
Registrato
alla Corte dei conti il 2 maggio 2000
Atti
di Governo, registro n. 120, foglio n. 26
Tabella
A
(prevista
dall'art. 7, comma 1)
DOTAZIONE
ORGANICA DELL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
Dirigente
di prima fascia |
5 |
Dirigente
di seconda fascia |
23 |
Nona
qualifica |
41 |
Ottava
qualifica |
121 |
Settima
qualifica |
189 |
Sesta
qualifica |
446 |
Quinta
qualifica |
287 |
Quarta
qualifica |
221 |
Terza
qualifica |
67 |
|
--- |
Totale |
1400 |
Note al testo (a cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione
competente per materia,
ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato
il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo
dell'art. 17, comma 4-bis, dellalegge
23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
"Art. 17
(Regolamenti). - 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa
con il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro
del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto
legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici
di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di
supporto dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione
degli uffici di
livello dirigenziale
generale, centrali e
periferici, mediante
diversificazione tra strutture
con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee
e secondo criteri di
flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti
di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali
generali".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - 1.
Il Presidente della Repubblica e' il
Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
2. Puo' inviare messaggi alle Camere.
3. Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa laprima riunione.
4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
6. Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
7. Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
8. Accredita e riceve
i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
9. Ha il comando
delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
11. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedasi in nota al titolo.
- Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella
legge 6 dicembre 1928,
n. 3474, reca l'istituzione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
- Il regio decreto
29 dicembre 1927, n. 2452, reca:
"Determinazione delle facolta'
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di
Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e
del direttore generale dell'Amministrazione stessa.
- La legge 22 dicembre
1957, n. 1293, e successive modificazioni, reca:
"Organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.
1074, e successive modificazioni, reca: "Approvazione del
regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n.
1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421".
- La legge 15 marzo
1997, n. 59,
reca: "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per
la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, reca:
"Istituzione dell'Ente tabacchi italiani".
- Il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino
e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Gli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", sono inseriti nel titolo
V, capo II, relativo alla
riforma del Ministero delle finanze e
dell'amministrazione fiscale. In particolare, si riporta il testo dell'art. 73:
"Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con
decreto ministeriale puo' essere costituita, alle dirette
dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare
di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora
con il Ministro al fine di curare la transizione durante le
fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione
previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari
dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato
di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Il Ministro delle
finanze provvede con
propri decreti a definire
e rendere esecutive
le fasi della trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto
legislativo, vengono
nominati il direttore e i comitati
direttivi di ciascuna agenzia. Con propri
decreti il Ministro
delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni
necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il Ministro delle
finanze stabilisce le
date a decorrere dalle quali
le funzioni svolte dal Ministero,
secondo l'ordinamento vigente,
vengono esercitate dalle
agenzie. Da tale data le
funzioni cessano di
essere esercitate dai dipartimenti del Ministero.
5. Il Ministro delle
finanze dispone con decreto in
ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di
ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere
modificati con decreto del Ministro delle finanze.
7. Con l'entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte
le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione
finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo
e, in particolare, quelle
del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e successive integrazioni e modifiche,
del decreto legislativo 26 aprile
1990, n. 105, e successive integrazioni e modifiche, della legge 29
ottobre 1991, n. 358, e successive
integrazioni e modifiche, degli articoli da
9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive integrazioni e
modifiche".
Note all'art. 2:
- Si riporta il
testo dell'art. 19,
comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 19 (Incarichi
di funzioni dirigenziali). - 10. I dirigenti
ai quali non
sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi
di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici
previsti dall'ordinamento. Le modalita' per
l'utilizzazione dei predetti
dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3".
Nota all'art. 5:
- La legge 18 gennaio
1994, n. 50, reca:
"Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei
tabacchi lavorati".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il
testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283:
"Art. 4 (Personale). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di
Stato e addetto alle
attivita' di cui
all'art. 1, comma 2, e'
inserito in un ruolo provvisorio
ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato
temporaneamente presso l'Ente nel
numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attivita' dell'Ente
medesimo. Il predetto personale, in
tutto o in
parte, viene progressivamente
trasferito all'ente in base
ai fabbisogni previsti
dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali
e i processi di ristrutturazione di cui all'art. 2, comma 2.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto
privato edalla contrattazione collettiva
di settore, anche
per quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di
previdenza, il cui
finanziamento e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, a norma dell'art. 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, come
modificato dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il trattamento economico e giuridico definito o da
definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modifiche, continua
ad applicarsi ai dipendenti
dell'Ente fino alla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.
4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per azioni in
cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, che
risultasse in esubero a seguito di
ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette
anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in societa' per
azioni, ha diritto di essere
riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione
di esubero, nei ruoli dell'amministrazione
finanziaria, ai sensi
dell'art. 3, comma 232,
della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556,
e in quelli di altre
pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione,
viene presentato un piano di utilizzazione del personale.
La riammissione avviene a
seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del
personale, attivate ai sensi dell'art.
12, comma 1, lettera s), della
legge 15 marzo 1997, n.
59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli
posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni
giuridiche conseguenti all'esercizio della facolta' di chiedere
la riammissione, l'onere
economico relativo al personale
interessato resta a
carico dell'ente o delle
societa' derivate. Al predetto personale vengono
riconosciute l'anzianita'
corrispondente al servizio prestato e
la posizione economica che
avrebbe conseguito presso
l'amministrazione
finanziaria se non
fosse transitato nell'Ente o nelle societa'.
5. Al personale del
ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, all'atto
della trasformazione in
societa' per azioni, nonche' al personaleavente titolo alla riammissione
in servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni richiamate nello
stesso comma 4 e quelle sulla
mobilita' previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.
29, come modificato
dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
6. Al personale dichiarato
in esubero e
che abbia almeno trenta anni
di anzianita' contributiva o almeno cinquantotto anni
di eta' e quindici anni di anzianita'
contributiva si applicano
gli istituti in
materia di sostegno del
reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. L'Ente puo' adottare
misure di incentivazione economica volte
a favorire la riduzione del
numero degli eventuali esuberi, con
il consenso dei
lavoratori interessati.
8. In sede
di prima applicazione non puo' essere attribuito al personale in
servizio un trattamento giuridico ed
economico meno favorevole di
quello ad esso spettante alla data
di entrata in
vigore del presente decreto.
9. Al personale in
servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla
medesima data.
10. Al personale interessato ai processi di mobilita' di cui
al comma 4 si
applica l'art. 6
della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, con
le relative norme
di attuazione.
11. Al personale
trasferito all'Ente e successivamente alle
societa' private si applica
altresi' quanto previsto dall'art. 34 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro,
del bilancio e
della programmazione economica, sono
stabiliti criteri e modalita'
per i versamenti contributivi e
la liquidazione dei trattamenti.
Nota all'art. 8:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
vedasi in note alle premesse.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del
decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici
edotazioni organiche). - 3.
Per la
ridefinizione degliuffici e
delle dotazioni organiche
si procedeperiodicamente e
comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito
di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento".
Note all'art. 10:
- La legge 22 dicembre 1959, n. 1101,
reca:
"Istituzione
della qualifica di
vice direttore generale tecnico
e della qualifica
di vice direttore
generale amministrativo nell'Amministrazione autonoma di monopoli di
Stato".
- La legge 22
dicembre 1957, n.
1293, reca:
"Organizzazione dei servizi di
distribuzione e vendita dei generi di monopolio".
- Il decreto del
presidente dei Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997, reca:
"Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali, delle qualifiche funzionali
e dei profili
professionali del personale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato".
- Il decreto del Ministro
delle finanze 18 aprile 1991 reca la rideterminazione degli Organi centrali e
periferici dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli
di Stato a livello dirigenziale e relative attribuzioni
di servizio.