Codice civile.
Art. 2112. (Trasferimento d'azienda).
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (2556, 2558).
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puņ consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (2113).
L'acquirente č tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto (978) o di affitto (1615) dell'azienda (2561, 2562).