Codice civile. Libro V.
Art. 2397.
(Composizione del collegio sindacale)

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci (2380). Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti (2400).
I sindaci (2400, 2535) devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.