Legge 30 dicembre 2004, n. 311
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192
Art. 1.
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93. Le dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei
princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna
amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione
tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di
razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto
previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del
personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza, con significativa
riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono
a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le
amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione
agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata
sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data
del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti,
finchè non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio
2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente
le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del
personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a
106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto
dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, nonchè le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre
2004, le mobilità che l’amministrazione di destinazione abbia avviato alla data
di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di
trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti
personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all’articolo
35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini
del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive
dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione da definire con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.
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Il testo completo della legge (280kb)