La legge 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto fra l'altro che :

"18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:

a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano gia' intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18."

E' evidente quindi che solo i primi 10.000 lavoratori manterranno le condizioni pił favorevoli precedenti. Per gli altri scatteranno i peggioramenti introdotti con tale legge.

Fare click su questo link per scaricare il file zippato contenente il testo integrale della legge.