La legge 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto fra l'altro che :
   "18.  Le  disposizioni  in  materia  di pensionamenti di anzianita'
vigenti  prima  della  data di entrata in vigore della presente legge
continuano  ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, di cui al comma 19:
   a)  ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e  24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla  base  di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo
2004  e  che  maturano i requisiti per il pensionamento di anzianita'
entro  il  periodo  di  fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
   b)  ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta' di settore
di  cui  all'articolo  2,  comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per i quali siano gia' intervenuti, alla data del 1° marzo 2004,
gli  accordi  sindacali  previsti  alle  lettere a) e b) dello stesso
comma 28.
   19.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede
al   monitoraggio  delle  domande  di  pensionamento  presentate  dai
lavoratori  di  cui  al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere
dal  1°  gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente
prima  della  data di entrata in vigore della presente legge. Qualora
dal  predetto  monitoraggio  risulti  il raggiungimento del numero di
10.000  domande  di  pensione,  il predetto Istituto non prendera' in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18."
E' evidente quindi che solo i primi 10.000 lavoratori manterranno le condizioni pił favorevoli precedenti. Per gli altri scatteranno i peggioramenti introdotti con tale legge.
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