L'intesa sull'orientamento comune raggiunto dalle parti sociali (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confapi, Cgil, Cisl, Uil e Ugl) in vista dell'emanazione del decreto legislativo attuativo della legge 243/04 in materia di previdenza complementare. Il documento in questione è stato inviato al ministero del Lavoro il 17 febbraio 2005 Orientamenti di Confindustria,
Confcommercio, Confartigianato, Confapi, CGIL, CISL, UIL e UGL per
l’emanazione del decreto legislativo attuativo della
legge 243/04 in materia di
previdenza complementare Quale previdenza complementare
Ricordando che la delega, oltre all’incremento delle
forme pensionistiche complementari, mira alla contestuale incentivazione
di nuova occupazione con carattere di stabilità, le parti sociali
ritengono che l’attuazione dei principi direttivi posti dalla legge delega
di riforma del sistema previdenziale dovrà essere realizzata in coerenza
con l’attuale assetto dei fondi pensione (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124) e
dovrà rispettare prioritariamente due principi cardine:
TFR
e silenzio - assenso
Le parti sociali ritengono che lo sviluppo della
previdenza complementare comporti inevitabilmente la destinazione del TFR
ai fondi pensione. A tale fine ribadiscono la necessità che in materia
siano emanate norme applicative chiare e definite, onde evitare confusione
ed incertezze nelle scelte dei lavoratori ed il conseguente fallimento
della previdenza complementare. In particolare, nei casi di conferimento tacito
(silenzio – assenso), l’approdo naturale dei flussi di TFR non può che
essere verso le forme pensionistiche di natura negoziale, nel rispetto
quindi dell’autonomia contrattuale collettiva, e – ove non sia
individuabile una unica forma previdenziale prevista dalla contrattazione
collettiva - verso la forma preventivamente definita mediante intese fra
le imprese e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. In ragione
della natura previdenziale degli investimenti dei fondi pensione ed al
fine di favorire la diffusione della previdenza integrativa e l’utilizzo
del TFR anche da parte dei lavoratori con una più contenuta propensione al
rischio, è inoltre importante promuovere l’attivazione da parte delle
forme complementari di adeguati strumenti di garanzia. Fra i criteri direttivi presenti nella delega viene
prefigurata la “portabilità” del contributo contrattuale da una forma
pensionistica all’altra. In linea con quanto precede, si ritiene che la
definizione degli ambiti e dei limiti (istituzionali o temporali) della
portabilità debba essere effettuata dalla contrattazione collettiva. E’ in ogni caso necessario fare chiarezza circa la
insussistenza del vincolo al versamento dei contributi contrattuali in
caso di conferimento tacito del TFR. La contrattazione collettiva può ammettere l’esercizio della
portabilità a favore di forme pensionistiche anche diverse da quelle
istituite dalla medesima contrattazione, purché aventi natura collettiva e
negoziata, ricomprendendo in tale accezione le forme pensionistiche che
adottino adeguate regole di trasparenza e modalità di gestione coerenti
con i criteri di governance definiti d’intesa con le parti sociali. L’informazione come elemento
prioritario per lo sviluppo della previdenza complementare
Al lavoratore dovrà inoltre essere garantita la
necessaria informazione, senza la quale, peraltro, non ha senso lo
strumento del silenzio - assenso, così da permettere al singolo di operare
una scelta che sia veramente libera, consapevole ed autonoma. In tale
senso le parti sociali
ritengono indispensabile che l’adozione del decreto legislativo attuativo
della legge delega venga preceduto da una vasta campagna informativa,
realizzata mediante la forma della Pubblicità Progresso, concordata con le
parti sociali e con il coinvolgimento attivo di ASSOFONDIPENSIONE, e che
avvenga con congruo anticipo rispetto all’applicazione del silenzio –
assenso. Solo una corretta informazione sarà infatti in grado
di rendere più chiara a tutti l’esigenza di dotarsi di un’effettiva
copertura previdenziale integrativa della pensione di base, rafforzata da
livelli congrui di contribuzione e dalla conseguente messa a disposizione
del TFR, per conseguire prestazioni pensionistiche capaci di garantire il
futuro degli stessi lavoratori.
Fondo residuale INPS
Le parti sociali ritengono che il Fondo da istituire
presso l’INPS - o presso altri enti di previdenza obbligatoria - ai fini
della devoluzione del TFR non altrimenti destinato, debba avere carattere
residuale e debba essere istituito sulla base di regole gestionali
identiche a quelle esistenti nella previdenza complementare di natura
negoziale, che vedano coinvolte le parti sociali. Tale Fondo dovrà essere
anch’esso sottoposto al controllo e alla vigilanza della COVIP, come
stabilito dalla disciplina del decreto legislativo 124/93. Regole di governance e trasparenza
In un sistema basato sulla libera scelta del
lavoratore fra diverse opzioni è fondamentale definire regole comuni per
tutti i soggetti in campo, così da non alterare la concorrenza e da
garantire allo stesso tempo i lavoratori. Al
fine di rendere effettivo il diritto alla libera circolazione dei
lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare è
necessario garantire l’assoluta trasparenza e comparabilità dei costi
amministrativi e di gestione fra le forme pensionistiche collettive ed
individuali, specie per quanto riguarda le forme pensionistiche attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita. In particolare per queste
ultime occorre rendere effettivamente possibile e trasparente il
trasferimento della posizione maturata verso forme pensionistiche diverse,
evitando eccessivi caricamenti sui premi iniziali.
Si ritiene inoltre che i principi di “governance”
debbano essere attuati con la stessa decorrenza delle altre materie
delegate dal legislatore e che, come peraltro tutte le materie delegate,
non possano essere a loro volta delegati ad altre autorità. Il ricorso a
persone particolarmente qualificate ed indipendenti per il conferimento
dell’incarico di responsabile dei fondi pensione può essere inquadrato,
per quanto riguarda la qualificazione, nelle fattispecie previste
dall’art. 4 del D.M. 14/1/1997, n. 211, rafforzate con la necessità per il
responsabile di essere iscritto ad un albo o registro professionale e, per
quanto riguarda l’indipendenza, dall’assenza di rapporti di lavoro
subordinato, di consulenza e simili con l’ente che ha istituito il fondo
pensione. L’incentivazione dell’attività degli organismi di sorveglianza
previsti nell’ambito di adesioni collettive ai fondi pensione aperti, va
attuata rendendo obbligatorio prevedere, nella contrattazione collettiva
dell’adesione stessa, l’esistenza e la composizione di tali
organismi. Disciplina fiscale della previdenza complementare
La disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari deve essere modificata sulla base dei principi contenuti
nella delega prevista dalla legge 243/04, in particolare per quanto
concerne:
Vanno inoltre semplificati gli adempimenti amministrativi e
burocratici, sia per i fondi che per i lavoratori e per le imprese. Sistemi di compensazione per le imprese
Le parti sociali ritengono che il principio di delega
relativo alle misure compensative per le imprese, alle quali è subordinato
il conferimento del TFR, debba trovare attuazione e decorrenza
contemporanea con l’applicazione degli altri principi e criteri direttivi
concernenti la previdenza complementare. Le misure compensative vanno quindi individuate
attraverso:
Tutto ciò comporta che siano individuate, da subito,
le necessarie coperture finanziarie nel bilancio pubblico. Contratti
a progetto e contratti di somministrazione
La legge
243/04 non individua misure specifiche per le categorie dei lavoratori con
contratto a progetto e per i lavoratori con contratto di somministrazione.
Dai dati forniti dall’INPS, risulta l’entità del problema che deriva dal
basso tasso di sostituzione per queste categorie di lavoratori, con la
prospettiva di una necessaria integrazione di tipo assistenziale a carico
del sistema pubblico. La complessità dei rapporti di lavoro
sopra individuati rende complicato prefigurare l’utilizzo della
strumentazione normativa attualmente esistente in materia di previdenza
complementare che richiede, al fine di costituire un montante adeguato
alla finalità previdenziale, flussi congrui di finanziamento e periodi
minimi stabili di permanenza nell’attività lavorativa.
A parere di CGIL, CISL, UIL e UGL, si
rendono indispensabili ed urgenti disposizioni specifiche, essendo non
disponibili o insufficienti il trattamento di fine rapporto o le indennità
equipollenti. Occorre, pertanto, definire una specifica
normativa di sostegno in grado di rispondere efficacemente alle esigenze
previdenziali complementari per i suddetti rapporti di lavoro. A tale fine si ritiene necessario uno specifico approfondimento fra
il Governo e le parti sociali più rappresentative e interessate al
problema. Lavoro autonomo
Confcommercio e Confartigianato ritengono indispensabile la
tempestiva definizione degli specifici incentivi previsti dalla delega per
promuovere lo sviluppo della previdenza complementare per i lavoratori
autonomi, atteso che l'entrata a regime del metodo contributivo di calcolo
delle pensioni obbligatorie comporterà una drastica riduzione delle
prestazioni pubbliche per questi lavoratori. Vigilanza e controllo delle forme
pensionistiche collettive ed individuali
Le
parti sociali sollecitano con forza il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ad emanare, contestualmente agli altri provvedimenti
delegati, specifici provvedimenti affinché l’insieme del sistema di
previdenza complementare sia riportato sotto il controllo della COVIP,
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
Tutte le forme pensionistiche complementari, comprese
quelle individuali (attivate mediante adesione ai fondi aperti o mediante
stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità
previdenziale) dovranno ottenere un’autorizzazione specifica, da parte
della COVIP, al fine di acquisire quote di TFR, sia individualmente che
collettivamente. Per consentire che la devoluzione del TFR avvenga
secondo criteri di trasparenza omogenei, con la necessaria comparabilità
di costi fra le forme pensionistiche collettive ed individuali, le regole
di acquisizione dei flussi di TFR e trasferimento delle posizioni maturate
presso altri fondi dovranno essere definite prima che si dia luogo
all’applicazione del silenzio – assenso. Inoltre, Andranno definite modalità di
finanziamento adeguate (con la compartecipazione pubblica e del sistema
privato della previdenza complementare collettiva ed individuale) al fine
di consentire la piena funzionalità della Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione, per l’efficiente svolgimento dei nuovi compiti
assegnati. Allo scopo, infine, di potenziare i
presidi di garanzia per i flussi di TFR che vengano conferiti a forme di
natura assicurativa, è indispensabile rafforzare, con apposite
disposizioni di legge, i vincoli di separatezza ed autonomia patrimoniale
delle risorse gestite dalle imprese di assicurazione ovvero costituire un
fondo di garanzia per le medesime imprese di assicurazione in relazione
agli eventuali flussi di TFR trasferiti. Previdenza complementare del pubblico impiego
CGIL, CISL, UIL e UGL ribadiscono che occorre
istituire per tutti lavoratori del pubblico impiego la previdenza
complementare, costituendo i fondi pensione nei settori scoperti. Si tratta di un argomento non più
rinviabile perché anche i lavoratori pubblici sono stati coinvolti dalle
riforme degli anni 90. I problemi prioritari da affrontare riguardano la
virtualità del TFR e le
modalità di applicazione del silenzio assenso, tenendo conto delle
specificità del pubblico impiego. Questi problemi debbono con urgenza
trovare una sede di approfondimento negoziale fra il Governo, l’ARAN, e le
Organizzazioni sindacali.
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