All’Ing. Alessandro Scatolini

Membro della RSU dell’AAMS /ETI s.pa.

Con riferimento ai quesiti posti in ordine ai punti sotto indicati ed tutti aventi quali presupposto il trasferimento delle funzioni produttive e commerciali dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato all'Ente tabacchi italiani, oggi Ente Tabacchi Italiani S.P.A., in applicazione del D. lgs. 283 del 9-7-1998,  ed il conseguente trasferimento (peraltro ad oggi non ancora intervenuto) dei dipendenti già  appartenenti alla pubblica amministrazione alla nuova società nell’ambito della quale il rapporto di lavoro dovrebbe essere disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore, si formula il seguente parere.

1) Stipulazione del nuovo contratto collettivo prima della scadenza del CCNL del comparto Aziende autonome

L’art. 4 comma 3 del D.Lvo 283/98 dispone che il C.C.N.L. del Comparto Aziende Autonome continui ad applicarsi ai dipendenti trasferiti al nuovo Ente “sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.” Nel caso in cui l’accordo in questione fosse siglato prima della scadenza del CCNL 1997/2001 (scadenza 31.12.2001), ovvero in costanza di proroga del predetto CCNL,  si avrebbe l’immediata entrata in vigore della nuova disciplina.

2) Mancata stipulazione del nuovo CCNL   

 L’art. 4 comma 3, del predetto Decreto Legislativo regola anche l’ipotesi opposta a quella indicata al punto 1, ovvero la disciplina contrattuale applicabile ai dipendenti trasferiti all’ETI o alle società per azioni in assenza del nuovo CCNL.

In proposito c’è da dire che generalmente la scadenza del termine apposto dalle parti stipulanti, in assenza di patto contrario, determina la perdita di efficacia delle clausole del contratto collettivo, che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può ritenersi ultrattivo solo in relazione agli istituti retributivi. Al contrario l’art. 4 comma 3, come detto, precisa che il trattamento giuridico ed economico definito sulla base del  precedente assetto giuridico dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato continua ad applicarsi ai dipendenti dell’Ente Tabacchi Italiani e delle s.p.a. fino al momento alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro. Ciò vuol dire che l’eventuale vacanza contrattuale non potrà giammai tornare a detrimento dei dipendenti trasferiti nella nuova società Eti, ai quali, per espressa previsione legislativa, deve integralmente riconoscersi quanto attribuito loro dalla disciplina contenuta nel CCNL attualmente in vigore e, in caso di rinnovo dello stesso, la disciplina contenuta nel nuovo CCNL pubblico (ovvero il nuovo CCNL delle Aziende Autonome).

3) Il contenuto del nuovo contratto collettivo e possibilità di impugnazione dello stesso

Una giurisprudenza, sicuramente non condivisibile ma ormai prevalente, ammette che il contratto collettivo successivo possa modificare in senso peggiorativo quello precedente. Tale possibilità è invece espressamente esclusa dal d. lgs. 283/98, il cui art. 4 comma 8 precisa che in sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Preliminarmente si vuole precisare che con l’espressione “in sede di prima applicazione” il Legislatore ha inteso riferirsi a tutta la durata programmata del nuovo contratto collettivo (contratto ETI),  escludendo con ciò ogni interpretazione diretta a circoscrivere l’operatività del principio della parità ad un periodo inferiore.

La norma dunque espressamente deroga ai tradizionali principi in materia di successione di contratti collettivi nel tempo. Da ciò consegue che se il prossimo accordo sindacale contenesse clausole meno favorevoli rispetto a quelle del contratto collettivo del comparto Aziende autonome, ciascun lavoratore (anche se iscritto ad uno dei sindacati stipulanti) è  legittimato ad impugnarlo per violazione di legge e per vedersi attribuito il trattamento di miglior favore.

Ben si comprende, allora, come sia essenziale valutare quando il successivo contratto possa essere definito peggiorativo rispetto al primo, atteso che spesso, in sede di rinnovo, gli istituti variano in senso divergente l’uno rispetto all’altro.

Prima di affrontare un problema tanto delicato e gravido di conseguenze per i lavoratori, giova premettere che il principio della parità di trattamento non esclude che il successivo contratto collettivo contenga clausole più favorevoli rispetto al precedente. La comparazione, in secondo luogo, riguarderà non solo la retribuzione ma ogni profilo giuridico ed in particolare, a titolo esemplificativo, l’orario di lavoro, le ferie, il periodo di prova, la sospensione del rapporto per malattia, maternità o infortunio, le aspettative, la sicurezza, la formazione, i diritti sindacali ecc.       

Ad ogni modo, in relazione al significato da attribuire all’art. 4 co.8 del D.283/98, sono possibili diverse soluzioni. Secondo un primo orientamento il confronto deve riguardare i trattamenti complessivi previsti da ciascuna delle due fonti, di modo che l’individuazione della disciplina contrattuale più o meno favorevole  risulti da un apprezzamento globale o, per meglio dire, sintetico anziché analitico. Per altri, al contrario, è necessario prendere in considerazione le singole clausole e applicare quella che di volta in volta risulti vantaggiosa per il lavoratore.

L’indirizzo giurisprudenziale prevalente, al quale, peraltro, si ritiene di dover aderire,  sembra invece propendere per una comparazione che prenda in considerazione ciascun istituto omogeneo nell’ambito delle discipline concorrenti. Dunque, bisognerà valutare se all’interno di un complesso di clausole unificate dal punto di vista della materia (ad esempio la malattia) il lavoratore possa dirsi svantaggiato rispetto alla situazione precedente.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore precisazione e chiarimento.

Distinti Saluti

Roma 21.9.2001

Avv. M. Rosaria Damizia