pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 65
(Rettifica G.U. n. 90 del 18 aprile 1998)
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1998;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.".
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,".
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i
commi 1, 2, 2-bis e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli
uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche
complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti
criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita',
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi
dell'articolo 4, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli
uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di
lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge
disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalita' previsti nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni
di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento
sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.".
2. Nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: o"a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura " sono sostituite dalle seguenti: "quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura ". Nel medesimo comma sono soppresse le parole: o"i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e quelli a questi stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72." .
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni
di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei
risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro.".
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Potere di organizzazione). - 1. Le amministrazioni
pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1,
e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione .".
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni
organiche) - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la
disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalita'
indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi
livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere
modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del ministro competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove
risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli
atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono
approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza
con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del
fabbisogno e l'approvazione delle variazioni delle dotazioni
organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri, secondo le
modalita' di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica
l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale
tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono
devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non
possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.".
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Partecipazione sindacale) - 1. I contratti collettivi
nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della
partecipazione anche con riferimento agli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro." .
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). -
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso
del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.".
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Amministrazioni destinatarie). - 1. Le disposizioni del
presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo.".
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro
esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine
periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed
emana le conseguenti direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici
sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato
disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici
si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo
12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo
dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a
se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto
1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 6
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
1. La rubrica ed il primo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al
presente capo la dirigenza e' articolata nelle due fasce del ruolo
unico di cui all'articolo 23.".
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali).
- 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle
materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli
obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale
e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli
Organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o
organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e'
preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente
comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici
dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i
poteri.".
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di
quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi
assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando
i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che
da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.".
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene
conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del
singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli
incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103, primo comma, del
codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono
conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente
articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non
superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Il trattamento
economico e' regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere
onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23
o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti
assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti
con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro
il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere
integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti
di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai
commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita'
dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'articolo
24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale
termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una
scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti
dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23,
comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento
degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere
regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.".
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. I risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato
raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie
determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato
la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste
dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra
quelli di cui all'articolo 19, comma 10.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite
dall'organo competente o di specifica responsabilita' per i risultati
negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, il
dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere
escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non
inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita',
l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme
parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato e'
presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel
controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei
conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo
unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo
con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del
medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato,
e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra
soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere
viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente
tale termine, si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre
anni. L'incarico non e' rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al
presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene
effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.".
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli
effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di
dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima
applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e,
successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19
per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle
misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di
responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli
altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico,
articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica,
nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui
all'articolo 28. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di
elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo
21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati
informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun
dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio
professionale degli stessi fra amministrazioni statali,
amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e
dell'Unione europea.".
1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale
con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi
per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai
fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell' art. 3,
con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con
provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre
amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei
criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale,
assumendo come parametri di base i valori economici massimi
contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono
determinati gli istituti del trattamento economico accessorio,
collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e
di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi
sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal
comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione e' determinata ai sensi dei
commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie,
nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5,
indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al
riequilibrio del trattamento economico del restante personale
dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento
previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del
comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo
1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2,
comma 5, sono assegnati alle Universita' e da queste utilizzati per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e
tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le
Universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi,
utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione, a valere sui
fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e'
erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.".
1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis (Criteri di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni non statali). - 1. Le regioni a statuto ordinario,
nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e
regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio
della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai
principi dell'articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti,
tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti pubblici non
economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali
disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi
regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro
due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.".
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a
seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il
quale sono indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento
dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita', tenuto
conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e
i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e
2.".
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di
attivita'). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di
trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri
soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze
di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si
osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui
all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.".
L'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le
pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono
tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di
cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo,
le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in
particolare il comma 11 dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2
dell'articolo 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza
rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4
della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione
di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le
eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero,
della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche'
del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di
attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma
3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e'
diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi
del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame
hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla
data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con
l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse
posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi
degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri
generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni
nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione
alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione
colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e
che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero
che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne
avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese
tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, non decorre
l'anzianita' e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari all'80
per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con
esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.".
1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 35-bis (Gestione del personale in disponibilita'). - 1. Il
personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini
della riqualificazione professionale del personale e della sua
ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento
con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del
personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all'indennita' di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la
durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita'
sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi
per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai
sensi dell'articolo 35 o collocato in disponibilita' e per favorire
forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in
particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove
assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di
ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito
elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a
disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni,
relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto.".
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di
lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo
1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica
degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con
le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del
personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento
che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio
di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio
delle procedure e' subordinato alla previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o
di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali
per l'accesso alle varie professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di
difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali
provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo
determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri
rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile
1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina.
8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.".
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis (Norme sul reclutamento per gli enti locali). - 1. Il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti
locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in
relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di
adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento puo' prevedere particolari modalita' di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni
caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36.".
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica le parole: "Comunita' europea" e al comma 1 le parole: "Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "Unione europea".
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 56 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o
alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi,
ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o
di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di
mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha
effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione
di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo'
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei
mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma
4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie,
per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del
presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto
il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri
di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la
qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni
dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni,
devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha
disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data,
in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla
qualifica di appartenenza puo' comportare il diritto a differenze
retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore.".
1. Nell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"6. I commi da 7 a 16 del presente articolo si applicano ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella
a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle
altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a)
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b)
dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla
partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e'
corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi
per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti
dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso
di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per
essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal
caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi
su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di
finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero
delle finanze.
10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere
richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; puo',
altresi', essere richiesta dal dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza,
l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per
l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della
richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o
privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi
di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei
compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri
dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e
del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da
una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le
ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta
dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e
la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per
il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse
modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se
comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o
autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per
ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno
precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui
all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto
magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti
dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri
d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando
non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo
stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula
proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi
stessi.".
1. L'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' sostituito dal seguente:
"Art. 58-bis (Codice di comportamento). - 1. Il Dipartimento della
funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, definisce un codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche
in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine
di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse amministrazioni
rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al
dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi,
ai sensi dell'articolo 46, comma 2, e dell'articolo 73, comma 5,
affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e
perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni
contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto
termine, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna
pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis e le
associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di
cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e
specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno
specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano
i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di formazione
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici
di cui al presente articolo.".
2. Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1,
e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera
dei codici di comportamento di cui all'articolo 58-bis, la tipologia
delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti
collettivi.".
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 59-bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari). - 1. Se i
contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure
di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere
impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui
all'articolo 69-bis, con le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
1. L'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 68 (Controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1. Sono
devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,
incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le
indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte,
ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il
giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al
giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia non e' causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna,
richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali
riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione
e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno
anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di
lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e le controversie, promosse da organizzazioni
sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle
procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 e
seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese quelle
attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al
comma 3 dell'articolo 68-bis, il ricorso per cassazione puo' essere
proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45.".
1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente :
"Art. 68-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita'
ed interpretazione dei contratti collettivi). - 1. Quando per la
definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 68 e'
necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un
contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN - ai sensi dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con
ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da
risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di
discussione non prima di centoventi giorni e dispone la
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso
introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la
possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del
contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola
controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo
53. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a cura dell'ARAN, alla
cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo
la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o
sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con
sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti
provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con
ricorso immediato per cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione
della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a
cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la
notificazione alle altre parti, determina la sospensione del
processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma
dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa
allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo,
per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i
suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono
intervenire nel processo anche oltre il termine previsto
dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate,
a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di
impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al
comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel
giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione,
possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata
a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,
il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario
risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia'
intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai
sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.".
L'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali). - 1. Per le controversie individuali di cui
all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui
all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le
procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al
collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, secondo le
disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta
giorni dalla presentazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva l'improcedibilita' della domanda sospende
il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta
giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i
commi secondo e quinto dell'articolo 412-bis del codice di procedura
civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine
di novanta giorni, il processo puo' essere riassunto entro i
successivi centottanta giorni. La parte contro la quale e' stata
proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di
procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata
in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, puo'
modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni
processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio.".
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 669-octies del codice di procedura civile, e' aggiunto il seguente: "Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta procedibile.".
1. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 69-bis (Collegio di conciliazione) - 1. Ferma restando la
facolta' del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'articolo 69 si svolge dinanzi ad un collegio
di conciliazione istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio
cui il lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della
cessazione del rapporto. Il collegio di conciliazione e' composto
dal direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da
un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante
dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, e' consegnata all'Ufficio presso il quale e' istituito il
collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il
lavoratore e' addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a
fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di
conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione
sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore,
deposita presso l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di
conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il
presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il lavoratore
puo' farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui
aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire
un soggetto munito del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte
della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del
collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo
2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la
pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal
collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi
dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di
procedura civile, non puo' dar luogo a responsabilita'
amministrativa.".
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di
soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende
speciali, le istituzioni o le societa' di capitali anche di
trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati
di pubblici servizi;
c) tra le amministrazioni pubbliche e i soci di societa' miste e
quelle riguardanti la scelta dei soci;
d) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori
dei pubblici servizi;
e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque
tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa
nazionale o regionale;
f) riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche
di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi,
ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali
di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente
risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle
controversie in materia di invalidita'.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi".
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3. Nulla e' innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo' disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificita' del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerita' e concentrazione del giudizio.
4. L'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
e' sostituito dal seguente:
"Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla
sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni
relative a diritti. Restano riservate all'autorita' giudiziaria
ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la
capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita'
di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.".
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.
1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve
promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale
aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso
la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova
l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore e' addetto o era
addetto al momento dell'estinzione del rapporto.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata
del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla
sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.".
1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile e' inserito il
seguente:
"Art. 410-bis (Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione). - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle
forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere
espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si
considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.".
1. L'articolo 412 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art. 412 (Verbale di mancata conciliazione). - Se la conciliazione
non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni
del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione
anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando e'
possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In
quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo
esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.
L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del
verbale entro cinque giorni dalla richiesta.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di
conciliazione in sede sindacale.
Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene
conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.".
1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile sono inseriti
i seguenti:
"Art. 412-bis (Procedibilita' della domanda). - L'espletamento del
tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita'
della domanda.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria
difensiva di cui all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio
dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Il giudice, ove rilevi la improcedibilita' della domanda, sospende
il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta
giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il
processo puo' essere riassunto entro i successivi centottanta giorni.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude
la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli
cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.
Art. 412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi). - Se il
tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il
termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti
possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della
controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale
aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi
collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta' e
stabiliscono:
a) le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia
al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte puo'
aderirvi;
b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la
nomina del presidente e dei componenti;
c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo,
dandone comunicazione alle parti interessate;
e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
I contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere
l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e
distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di
contrattazione nazionale.
Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo
comma, del codice di procedura civile.
Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la
liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano
altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura
civile.
Art. 412-quater (Impugnazione ed esecutivita' del lodo arbitrale).
- Il lodo arbitrale e' impugnabile per violazione di disposizioni
inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con
ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte
d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, in
funzione di giudice del lavoro.
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo e' depositato
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a
cura di una delle parti o per il tramite di una associazione
sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone
l'autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del
tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su
istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del
lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva
ricorribile in cassazione.".
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura
civile sono inseriti i seguenti:
"Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il
giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il
dipendente e' addetto o era addetto al momento della cessazione del
rapporto.
Nelle controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello
Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.".
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura
civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo
413, il ricorso e' notificato direttamente presso l'amministrazione
destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le
amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni
delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli
uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.".
1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile e' inserito il
seguente:
"Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni). - Nelle
controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413,
limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse
possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di
mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma
precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente
per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi
notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la
trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti
uffici dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento
della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di
direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In
ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e
comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi,
gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata
per gli adempimenti di cui al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione,
possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del
Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di
cui al primo comma.".
1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.
2. Il comma 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto.".
3. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e le lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692.
4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonche' 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. E' abrogato l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. L'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge.
7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "di cui alla lettera d) dell'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e),".
9. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "ai sensi dell'articolo 5, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),".
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre
1997, n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e
fino alla verifica di cui alla lettera g), l'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che,
nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una
rappresentativita' non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del
solo dato associativo, di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le
confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del
solo dato associativo anche ai fini della percentuale richiesta per
la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall'articolo
47-bis, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati
relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel
comparto o nell'area dal Dipartimento della funzione pubblica. Le
percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore;
c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si
considerano le deleghe in virtu' delle quali ciascuna organizzazione
sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la
trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal
lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali
che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione,
affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa
possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali
risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente
nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che
le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a
favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate
hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione;
d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla
verifica di cui alla lettera g), in sede decentrata le pubbliche
amministrazioni ammettono alle trattative le organizzazioni sindacali
che risultino firmatarie dei contratti collettivi vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che abbiano
la rappresentativita' richiesta ai fini dell'ammissione alla
contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera b), ovvero
che, in mancanza di tale requisito, contino, nell'amministrazione o
ente interessato, una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per
cento rispetto al totale dei dipendenti;
e) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il
contingente complessivo dei distacchi esistente al 1° dicembre 1997 ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni. Con
l'accordo di cui al decreto legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede
alla nuova ripartizione dei contingenti tra le organizzazioni
sindacali che hanno titolo all'ammissione alle trattative nazionali
ai sensi della lettera b) e delle confederazioni alle quali sono
affiliate;
f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il
contingente complessivo dei permessi retribuiti esistente al 1°
dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e i relativi coefficienti di
ripartizione in ciascuna amministrazione o ente. Per avviare le
elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie del
personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica di cui alla lettera
g), i permessi di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n.
300, fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono essere
inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti all'anno
per dipendente e spettano alle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi del presente articolo e alle rappresentanze
unitarie elette dal personale. L'accordo di cui al decreto-legge 10
maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
maggio 1996, n. 365, determina i criteri di gestione del monte ore
risultante, la quota spettante alle rappresentanze unitarie del
personale e puo' prevedere, per la quota spettante alle
organizzazioni sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei
permessi orari;
g) entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a verificare
la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e delle
confederazioni alle quali siano affiliate, in base alle percentuali
delle deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni
delle rappresentanze unitarie del personale, applicando l'articolo
47-bis. A seguito della verifica vengono definitivamente individuate,
per il biennio successivo, le organizzazioni e le confederazioni
sindacali che hanno titolo per essere ammesse alle trattative
contrattuali e a fruire, in proporzione alla rappresentativita', dei
diritti e delle prerogative sindacali di cui alle lettere e) ed f);".
2. La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla lettera precedente" sono sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo 8: "di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera i)".
3. Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI e dell'UPI" sono inserite le seguenti: "e dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo articolo, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanita', partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.".
4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano la materia,".
5. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da: "stipulato" fino a: "interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis".
6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. In materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
8. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualita' delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dall'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvedera' a definire la collocazione contrattuale del relativo personale.
4. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 31 gennaio 1992, n. 138," sono inserite le seguenti: "legge 30 dicembre 1986, n. 936,".
5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 settembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l'articolo 19, nonchè l'articolo 21, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari puo' essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale trattamento economico piu' favorevole spettante.
14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalita' previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno 1999.
15. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.".
16. Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,".
17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.
19. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire37 miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
20. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "per i soli Ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
21. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
22. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.